ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)
15 settembre 2016 (*)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Difetto di rappresentanza tramite un avvocato – Ricorrente che cessa di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire»
Nella causa T‑339/14,
Serhiy Vitaliyovych Kurchenko, residente in Chuhuiv (Ucraina), rappresentato da B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, M. Drury, A. Swan, e J. Binns, solicitors,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Commissione europea, rappresentata da S. Bartelt e D. Gauci, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/327 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente, nonché, in via subordinata, una domanda ai sensi dell’articolo 277 TFUE volta alla dichiarazione d’inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),
composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz, I. Pelikánová, A. Popescu e E. Buttigieg, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1 La presente controversia si colloca nell’ambito delle misure restrittive adottate nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
2 Il ricorrente, sig. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko, è un uomo d’affari ucraino.
3 Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26). Nella stessa data il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).
4 Per effetto della decisione 2014/119 e del regolamento 208/2014, il nome del ricorrente è stato aggiunto nell’elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applicano tali misure restrittive, con le informazioni identificative «uomo d’affari» e la motivazione che segue:
«Persona sottoposta a [indagine] in Ucraina [per coinvolgimento in] reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».
5 La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati modificati, in particolare, dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1). Mediante tali atti, il Consiglio ha precisato, a partire dal 1° febbraio 2015, i criteri di designazione delle persone sottoposte al congelamento dei fondi.
6 La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati altresì modificati, in particolare, dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1). Tali atti hanno mantenuto il nominativo del ricorrente nell’elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applicano le misure restrittive, prorogandole nei suoi confronti fino al 6 marzo 2016, con la nuova motivazione di seguito riprodotta:
«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il 12 agosto 2014 il Consiglio ha depositato il suo controricorso.
8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2014, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza del 17 novembre 2014, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2014, la Commissione ha rinunciato al deposito della memoria di intervento.
9 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2014, l’Ucraina ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza del 17 novembre 2014, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento dell’Ucraina. Tuttavia, con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2014, quest’ultima ha informato il Tribunale di desistere dal proprio intervento. Di conseguenza, con ordinanza dell’11 marzo 2015, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha dichiarato l’estromissione dell’Ucraina quale interveniente.
10 La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 25 settembre e l’11 novembre 2014.
11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2015, il ricorrente ha depositato una memoria di adattamento delle conclusioni affinché fossero volte ad ottenere altresì l’annullamento della decisione 2015/364 e del regolamento 2015/357, nella parte in cui si applicano al medesimo, e, in via subordinata, la dichiarazione d’inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione 2015/143, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento 2015/138.
12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2015, la Consiglio ha presentato osservazioni sulla memoria d’intervento.
13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2015, il ricorrente ha inoltre presentato un ricorso contenente gli stessi capi di conclusione indicati nella memoria di adattamento delle conclusioni depositata nella presente causa, quali enunciati al punto 11 supra. Detto ricorso, che è stato registrato con il numero T‑248/15, è stato dichiarato irricevibile in ragione della litispendenza con la presente causa mediante ordinanza dell’11 settembre 2015, pronunciata dalla Nona Sezione del Tribunale.
14 Su proposta della Nona Sezione, il Tribunale ha deciso, in attuazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, la rimessione della causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.
16 Con lettera del 25 aprile 2016, i rappresentanti del ricorrente hanno informato il Tribunale che cessavano di rappresentare il loro cliente, poiché non avevano ricevuto dal ricorrente i fondi che avrebbero permesso loro di continuare l’esercizio del loro mandato di rappresentanza e non avevano peraltro ricevuto alcuna istruzione da parte di quest’ultimo.
17 Con lettera del 10 maggio 2016, indirizzata ai rappresentanti del ricorrente, il Tribunale li ha informati che sarebbero rimasti il punto di contatto del Tribunale fino al momento in cui il ricorrente avrebbe nominato un nuovo rappresentante. Il Tribunale li ha altresì invitati ad informare il ricorrente che doveva nominare un nuovo rappresentante entro il 27 maggio 2016, e che, in mancanza, il Tribunale intendeva constatare d’ufficio che non vi era più luogo a statuire sul ricorso, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
18 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2016, i rappresentanti del ricorrente hanno confermato di aver informato quest’ultimo della necessità di nominare nuovi rappresentanti. Essi hanno indicato di non aver tuttavia ricevuto nessuna risposta da parte del ricorrente. Inoltre, quest’ultimo non si è messo in contatto con il Tribunale in altro modo entro il termine impartito.
19 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a un quesito in cui chiedeva loro di esprimersi sulla possibilità per il Tribunale di constatare d’ufficio, con ordinanza motivata, che non vi era più luogo a statuire, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, di detto regolamento.
20 Le parti hanno ottemperato a tali misure nel termine impartito. Con lettere, rispettivamente, del 9 e 22 giugno 2016, la Commissione e il Consiglio non si sono opposti alla constatazione d’ufficio del non luogo a statuire da parte del Tribunale. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2016, i rappresentanti del ricorrente hanno ribadito che non ricevevano più istruzioni da parte di quest’ultimo e che, pertanto, non erano in grado di presentare osservazioni in risposta al quesito del Tribunale.
Sul non luogo a statuire
21 A termini dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura, se il ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale, quest’ultimo, sentite le parti, può constatare d’ufficio con ordinanza motivata che non vi è più luogo a statuire.
22 Nel caso di specie, come risulta dai punti da 16 a 20 supra, occorre constatare che il ricorrente non impartisce più istruzioni ai suoi rappresentanti, che essi hanno quindi deciso di cessare il mandato di rappresentanza e che il ricorrente non ha neppure ottemperato alla richiesta formulata dal Tribunale nella lettera del 10 maggio 2016 di nominare un nuovo avvocato. Peraltro, il ricorrente non ha riposto al quesito posto dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, come esposto al punto 19 supra.
23 Di conseguenza, vista l’inattività del ricorrente, occorre constatare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che non vi è più luogo a statuire.
Sulle spese
24 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.
25 Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso in esame, è equo decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
26 Infine, in forza dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)
così provvede:
1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
2) Il sig. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 15 settembre 2016
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
G. Berardis
* Lingua processuale: l’inglese.
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