ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
10 giugno 2016 ( *1 )
«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Termine di ricorso — Ricevibilità — Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco — Ricorso manifestamente fondato»
Nella causa T‑494/14,
Oleksandr Klymenko, residente a Kiev (Ucraina), rappresentato da M. Shaw, QC, e I. Quirk, barrister,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Vitro e J.‑P. Hix, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 111, pag. 91), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 111, pag. 33), nella parte in cui riguardano il ricorrente,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
La presente causa si inserisce nel contesto di misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
2
Il ricorrente, sig. Oleksandr Klymenko, è stato Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina.
3
Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26).
4
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone come segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».
5
Le modalità delle misure restrittive di cui trattasi sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.
6
In pari data il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).
7
Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione delle misure restrittive di cui trattasi e ne definisce le relative modalità in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.
8
I nomi delle persone cui fanno riferimento la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 figurano nell’elenco contenuto nell’allegato di detta decisione e nell’allegato I del menzionato regolamento (in prosieguo: l’«elenco») con, in particolare, le motivazioni del loro inserimento. Inizialmente il nome del ricorrente non compariva nell’elenco di cui trattasi.
9
Il 6 marzo 2014 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/119 e dal regolamento n. 208/2014 (GU 2014, C 66, pag. 1). In base a tale avviso, «[l]e persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco (...)». L’avviso richiama altresì l’attenzione delle persone interessate «sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al [Tribunale] conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, [TFUE] e all’articolo 263, quarto e sesto comma, [TFUE]».
10
La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati modificati dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33).
11
Con la decisione di esecuzione 2014/216 e il regolamento di esecuzione n. 381/2014, il nome del ricorrente è stato aggiunto nell’elenco con le informazioni identificative «ex Ministro delle [E]ntrate e delle [I]mposte» e la seguente motivazione:
«Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».
12
Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso sostanzialmente identico a quello che aveva pubblicato il 6 marzo 2014 (v. punto 9 supra) all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/119, attuata dalla decisione di esecuzione 2014/216, e dal regolamento n. 208/2014, attuato dal regolamento di esecuzione n. 381/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.
13
La decisione 2014/119 è stata modificata altresì dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), entrata in vigore il 31 gennaio 2015. Riguardo ai criteri di designazione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, dall’articolo 1 di detta decisione risulta che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è sostituito dal seguente testo:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.
Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:
a)
per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o
b)
per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».
14
Il regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), ha modificato quest’ultimo conformemente alla decisione 2015/143.
15
La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati ulteriormente modificati dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1). La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive, per quanto riguarda il ricorrente, fino al 6 marzo 2016. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha sostituito di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.
16
Con tali atti, il nome del ricorrente è stato mantenuto sull’elenco, con le informazioni identificative «ex Ministro delle [E]ntrate e delle [I]mposte dell’Ucraina» e la nuova motivazione che segue:
«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d’ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini».
17
La decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357 sono oggetto di un nuovo ricorso, presentato dal ricorrente dinanzi al Tribunale il 15 maggio 2015 (causa T‑245/15, Klymenko/Consiglio).
Procedimento e conclusioni delle parti
18
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
19
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, il ricorrente ha chiesto che la causa fosse trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. Il Consiglio ha depositato le proprie osservazioni in ordine a tale richiesta. Con decisione dell’11 agosto 2014, il Tribunale (Nona Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.
20
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2014, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, a titolo dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
21
Con ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 gennaio 2015, l’eccezione di irricevibilità è stata rinviata al merito, conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
22
Il 24 febbraio 2015 il Consiglio ha presentato una domanda motivata conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, diretta a ottenere che il contenuto di determinati allegati del controricorso non fosse citato nei documenti relativi alla presente causa accessibili al pubblico.
23
Con lettera del 15 aprile 2015, il ricorrente ha chiesto una misura di organizzazione del procedimento diretta ad ottenere alcuni documenti che il Consiglio non aveva ancora versato agli atti. Il 4 maggio 2015 il Consiglio ha versato agli atti i documenti richiesti dal ricorrente e ha presentato una domanda motivata conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, diretta a ottenere che il contenuto di detti documenti non fosse citato nei documenti relativi alla presente causa accessibili al pubblico.
24
Con lettera del 25 novembre 2015, la cancelleria del Tribunale ha chiesto alle parti di esprimersi circa la possibilità di applicare alla fattispecie l’articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale, alla luce della sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), con cui il Tribunale ha annullato la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 nella parte riguardante il ricorrente in tale causa. Esse hanno risposto entro i termini impartiti.
25
Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
respingere l’eccezione di irricevibilità;
—
annullare la decisione di esecuzione 2014/216 e il regolamento di esecuzione n. 381/2014, nella parte in cui detti atti lo riguardano;
—
condannare il Consiglio alle spese.
26
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;
—
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
—
in ulteriore subordine, in caso di annullamento, dichiarare che gli effetti della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, sono mantenuti per quanto riguarda il ricorrente fino al momento in cui l’annullamento parziale del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento n. 381/2014, diventi efficace.
—
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
27
A tenore dell’articolo 132 del regolamento di procedura, quando la Corte o il Tribunale ha già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.
28
Nel caso di specie, il Consiglio ha presentato, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità che, sebbene sia stata rinviata al merito, rimane soggetta al giudizio del Tribunale. Quest’ultimo, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento.
Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio
29
Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso contro la decisione di esecuzione 2014/216 e il regolamento di esecuzione n. 381/2014 sulla base del rilievo che sarebbe stato proposto tardivamente. Più in particolare, richiamando i termini dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, e riferendosi alla sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258), il Consiglio sostiene che il termine di due mesi per presentare ricorso ha iniziato a decorrere dal giorno in cui è stata comunicata al ricorrente la decisione di inserire il suo nome nell’elenco, comunicazione che è avvenuta mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v. punto 12 supra), dato che l’indirizzo del ricorrente non era noto al Consiglio.
30
A tal riguardo, il Consiglio sostiene che l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ai sensi del quale il termine per l’impugnazione di un atto viene calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto stesso, si applica unicamente nel caso in cui il termine per l’impugnazione di un atto inizi a decorrere dalla pubblicazione di quest’ultimo, ipotesi che non ricorrerebbe nella specie. D’altra parte, dalla sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258), emergerebbe che, qualora una misura sia stata comunicata alle persone e alle entità interessate mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tali persone ed entità non possono avvalersi di siffatta pubblicazione al fine di differire il dies a quo del termine di ricorso.
31
Pertanto, nella fattispecie, il termine di ricorso di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, come prevede l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, sarebbe scaduto il 25 giugno 2014. Il presente ricorso, introdotto il 30 giugno 2014, sarebbe quindi irricevibile.
32
Il ricorrente contesta l’argomentazione del Consiglio e sostiene che il ricorso non è tardivo.
33
Anzitutto, occorre rammentare che, a tenore dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
34
Secondo la giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale effettiva implica che l’autorità dell’Unione che adotta un atto comportante misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità comunichi i motivi alla base dell’atto, quanto più possibile, al momento in cui tale atto è stato adottato o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire alle persone e alle entità interessate di esercitare il loro diritto di ricorso (v. sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
35
Tale situazione deriva dalla particolare natura degli atti che impongono misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità, che si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e degli enti i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed enti (v. sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
36
Nella specie, il principio della tutela giurisdizionale effettiva è espresso nell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2014/119 e nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 208/2014, i quali dispongono che il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dandole la possibilità di presentare osservazioni.
37
Pertanto, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso un atto che adotta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità inizia a decorrere solamente dalla data della comunicazione individuale di tale atto all’interessato, se l’indirizzo di questi è noto, o dalla data di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in caso contrario (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punti da 59 a 62).
38
Occorre precisare, al riguardo, che il Consiglio non è libero di scegliere arbitrariamente il mezzo per comunicare le sue decisioni alle persone interessate. Dal punto 61 della sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258) si evince, infatti, che la Corte ha inteso permettere una comunicazione indiretta degli atti che impongono misure restrittive mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unicamente nei casi in cui risulti impossibile al Consiglio procedere ad una comunicazione individuale. Una diversa conclusione consentirebbe al Consiglio di sottrarsi con facilità al proprio obbligo di notifica individuale (sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio, T‑155/13, non pubblicata, EU:T:2014:605, punto 36, Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio, T‑157/13, non pubblicata, EU:T:2014:606, punto 38, e Sharif University of Technology/Consiglio, T‑181/13, non pubblicata, EU:T:2014:607, punto 31).
39
Inoltre, il Consiglio può essere considerato impossibilitato a comunicare individualmente a una persona fisica o giuridica o a un’entità un atto che contiene misure restrittive nei suoi confronti o quando l’indirizzo di tale persona o entità non ha carattere pubblico e non gli viene fornito, o quando la comunicazione inviata all’indirizzo di cui il Consiglio dispone non giunge a destinazione nonostante gli sforzi da esso compiuti, con tutta la necessaria diligenza, al fine di trasmetterla (sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 61).
40
Nel caso di specie, il Consiglio asserisce di non essere stato a conoscenza dell’indirizzo del ricorrente al momento dell’adozione della decisione di esecuzione 2014/216 e del regolamento di esecuzione n. 381/2014, circostanza non contestata dal ricorrente.
41
Poiché il Consiglio non ha avuto altra scelta se non quella di comunicare l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la data di pubblicazione di detto avviso costituisce il dies a quo del termine di impugnazione nella presente causa.
42
Per quanto riguarda il computo di tale termine, occorre rammentare che, a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tale termine è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.
43
Ne consegue che l’argomento del Consiglio, secondo cui l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 non era applicabile alla fattispecie, non può essere accolto.
44
Anzitutto, dal tenore dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 risulta che l’aumento del termine di quattordici giorni è applicabile agli atti per i quali il termine di impugnazione inizia a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, il che esclude dall’ambito di applicazione di detto articolo unicamente gli atti che sono oggetto di notifica. Difatti, tale disposizione non stabilisce distinzioni in funzione del tipo di atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si può quindi concludere che, posto che un atto sia stato oggetto di pubblicazione e che la data di quest’ultima abbia costituito il dies a quo del termine di impugnazione previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è applicabile (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio, T‑155/13, non pubblicata, EU:T:2014:605, punti 40 e 41, e Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio, T‑157/13, non pubblicata, EU:T:2014:606, punti 42 e 43).
45
Poi, l’obiettivo del termine di quattordici giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è quello di garantire agli interessati un lasso di tempo abbastanza lungo per proporre un ricorso contro gli atti pubblicati e, pertanto, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punto 35).
46
Si deve inoltre rilevare che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso riguardante l’inserimento di nomi di persone ed entità destinatari di misure restrittive non può essere assimilata alla notifica di tali misure alle persone e alle entità interessate. Quando un atto viene notificato, si può presumere che sia stato reso disponibile al destinatario il giorno della notifica. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre quando gli atti di portata individuale come le misure restrittive sono comunicati indirettamente alle persone e alle entità interessate mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Orbene, l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 fissa un termine di quattordici giorni alla cui scadenza si può ragionevolmente presumere che la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia stata effettivamente resa disponibile nell’insieme degli Stati membri e nei paesi terzi. Pertanto, l’aumento del termine di quattordici giorni previsto da detta disposizione deve applicarsi a tutti gli atti comunicati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ivi compresi gli atti di portata individuale comunicati alle persone interessate mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio, T‑155/13, non pubblicata, EU:T:2014:605, punti 42 e 43, e Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio, T‑157/13, non pubblicata, EU:T:2014:606, punti 44 e 45).
47
Infine, dalla giurisprudenza risulta che l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 risponde all’obiettivo del diritto degli interessati di ricevere comunicazione delle misure restrittive adottate nei loro confronti, eventualmente, attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (sentenze del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio, T‑155/13, non pubblicata, EU:T:2014:605, punto 44, e Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio, T‑157/13, non pubblicata, EU:T:2014:606, punto 46).
48
Infatti, qualora gli indirizzi delle persone o delle entità interessate da misure restrittive non siano noti, oppure sia impossibile comunicare direttamente tali misure, assoggettare la comunicazione indiretta di queste ultime, mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al regime previsto per il computo del termine applicabile alle notifiche individuali priverebbe gli interessati dell’aumento del termine di impugnazione di quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’atto, stabilito dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, e ciò senza che possano peraltro beneficiare delle garanzie derivanti da una comunicazione diretta. In siffatte circostanze, l’obbligo di comunicare indirettamente le misure restrittive, mediante la pubblicazione di un avviso, volto, in linea di principio, a conferire garanzie supplementari agli interessati, avrebbe paradossalmente l’effetto di porre i singoli in una situazione meno favorevole di quella che si verificherebbe con la semplice pubblicazione degli atti impugnati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T‑174/12 e T‑80/13, EU:T:2014:52, punti 65 e 66; del 3 luglio 2014, Zanjani/Consiglio, T‑155/13, non pubblicata, EU:T:2014:605, punto 45, e Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio, T‑157/13, non pubblicata, EU:T:2014:606, punto 47).
49
Da quanto precede risulta che il Consiglio non può validamente basare la propria argomentazione sulla sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258), in cui la Corte ha precisamente evidenziato il fatto che l’obbligo di comunicazione individuale serviva a garantire una maggiore tutela ai singoli. Pertanto, la suddetta sentenza non può essere invocata per sottoporre i medesimi a un trattamento ad essi meno favorevole di quello derivante dalla sola pubblicazione degli atti contenenti le misure restrittive adottate nei loro confronti (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T‑174/12 e T‑80/13, EU:T:2014:52, punto 67).
50
D’altra parte, si deve parimenti constatare che il Consiglio ha erroneamente dedotto un argomento dalla sentenza del 9 luglio 2014, Al-Tabbaa/Consiglio (T‑329/12 e T‑74/13, non pubblicata, EU:T:2014:622), riferendosi, in particolare, al punto 59 di quest’ultima. In tale punto, difatti, si ricorda anzitutto che gli atti contestati erano stati comunicati alla parte ricorrente tanto a mezzo di lettera notificata ai rappresentanti di quest’ultima, quanto mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, comunicazioni avvenute entrambe lo stesso giorno. Il Tribunale ha dunque ritenuto che il ricorso contro tali atti non fosse tardivo, giacché era stato introdotto prima che scadesse il termine di impugnazione con il computo più breve, cioè quello calcolato a decorrere dalla notifica al rappresentante della parte ricorrente. Di conseguenza non era necessario, nel caso di specie, esporre il calcolo del termine di impugnazione che iniziava a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, per il quale si applicava l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
51
Quest’ultima constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che al citato punto 59 della sentenza del 9 luglio 2014, Al-Tabbaa/Consiglio (T‑329/12 e T‑74/13, non pubblicata, EU:T:2014:622), si spiega che i termini di impugnazione, in entrambi i casi, sono aumentati di un termine forfettario di dieci giorni in forza dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Da un lato, infatti, la disposizione in parola si applica indipendentemente dalla natura dell’evento che fa scattare il termine di impugnazione e, dall’altro, l’applicazione di tale disposizione non esclude l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
52
Nella fattispecie, il Consiglio ha pubblicato un avviso relativo all’inserimento nell’elenco del nome del ricorrente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 aprile 2014. Il termine di due mesi, aumentato di quattordici giorni, come previsto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, nonché del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, scadeva quindi il 9 luglio 2014.
53
Poiché il presente ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2014, esso è stato proposto nel termine di legge, cosicché l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta.
Nel merito
54
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo riguarda la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione delle prove. Il terzo motivo è suddiviso in tre parti che si riferiscono, rispettivamente, a un difetto di motivazione, all’inosservanza dei criteri stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 e ad uno sviamento di potere. Infine, il quarto motivo riguarda la violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
55
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto il secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo, presi in considerazione congiuntamente, a sostegno dei quali il ricorrente fa valere, in sostanza, che l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stata decisa senza una base fattuale sufficientemente solida.
56
Il secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo sollevano in effetti una questione di diritto identica a quella sulla quale il Tribunale si è già pronunciato nelle sentenze del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), e del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio (T‑331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Consiglio (T‑332/14, non pubblicata, EU:T:2016:48), Klyuyev/Consiglio (T‑341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Consiglio (T‑434/14, non pubblicata, EU:T:2016:46) e Stavytskyi/Consiglio (T‑486/14, non pubblicata, EU:T:2016:45), che sono divenute definitive e godono ormai dell’autorità assoluta di cosa giudicata.
57
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che non è dimostrato che egli sia stato responsabile di un’appropriazione indebita di fondi o che fosse collegato ad una persona riconosciuta come tale, né che egli fosse sottoposto a indagine. A parere del ricorrente, nessun elemento del fascicolo indicherebbe i dati fattuali pertinenti sui quali il Consiglio si sarebbe basato. Peraltro, tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza, i diritti della difesa non impongono la comunicazione delle prove prima del congelamento dei beni, l’esistenza o il carattere sufficiente delle prove dovrebbe costituire l’oggetto di una rigorosa verifica da parte del giudice dell’Unione.
58
Nella replica, avendo preso conoscenza della lettera del 7 marzo 2014 dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina inviata all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: la «lettera del 7 marzo 2014»), il ricorrente ha asserito che quest’ultima costituiva l’unico elemento di prova esistente sul quale il Consiglio ha potuto fondare la sua decisione di inserire il nome del ricorrente nell’elenco e che detta lettera non costituiva una base fattuale sufficientemente solida. Peraltro, il reato cui faceva riferimento la lettera del 7 marzo 2014, ossia l’abuso di potere, non suffragherebbe il motivo addotto per giustificare l’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco, giacché, secondo il codice penale ucraino, l’appropriazione indebita di fondi è un reato distinto. Il Consiglio avrebbe omesso di dimostrare l’esistenza di prove concrete o di una base fattuale sufficientemente solida, come richiede la giurisprudenza del giudice dell’Unione, che giustificassero l’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco. Al riguardo non sarebbe sufficiente il fatto che la lettera del 7 marzo 2014 abbia indicato, in un rigo, che il ricorrente era sottoposto ad un procedimento di indagine per «abuso di potere». Il Consiglio sarebbe difatti tenuto a dimostrare che era stato in grado di verificare il rigore del procedimento svolto dalle autorità ucraine.
59
Il Consiglio controbatte che i motivi dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco sono fondati su una base fattuale solida. Tali motivi si baserebbero infatti sulla lettera del 7 marzo 2014 in cui si indicava che erano in corso indagini aventi ad oggetto la partecipazione del ricorrente a reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina, il che corrisponderebbe alla motivazione riguardante il ricorrente riportata nella decisione di esecuzione 2014/216 e nel regolamento di esecuzione n. 381/2014. In proposito il Consiglio precisa che la necessità di produrre elementi di prova concreti non può estendersi fino all’esigenza di dimostrare la veridicità dei reati che le autorità ucraine sospettano essere state commesse dal ricorrente. Sarebbe infatti sufficiente che il Consiglio fornisse elementi atti a dimostrare l’esistenza di indagini relative ad una presunta appropriazione indebita di fondi appartenenti allo Stato ucraino, senza dover produrre prove attestanti l’effettiva colpevolezza del ricorrente, aspetto, quest’ultimo, che spetterebbe alle autorità ucraine verificare. A tal riguardo, si deve inoltre operare una distinzione tra, da un lato, i procedimenti penali (che includono indagini) in corso in Ucraina, nell’ambito dei quali il ricorrente potrà difendersi secondo le regole della procedura penale ucraina, e, dall’altro lato, le misure temporanee e preventive di congelamento dei suoi beni a livello dell’Unione europea, per la cui adozione il Consiglio non è tenuto a produrre la prova dei reati per i quali il ricorrente è sottoposto ad indagine. Pertanto, quando decide di adottare misure restrittive, il Consiglio potrebbe basarsi sulla semplice esistenza di un’indagine in corso.
60
Nella controreplica, il Consiglio fa valere che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, quando ha adottato la decisione di esecuzione 2014/216 e il regolamento di esecuzione n. 381/2014, ha preso in considerazione tre elementi, ossia il contesto specifico della situazione in Ucraina, la motivazione fornita dalla lettera del 7 marzo 2014 e [riservato] ( 1 ). Il Consiglio avrebbe quindi fornito sufficienti precisazioni riguardo alla base fattuale di tali atti e non avrebbe pertanto commesso errori di valutazione.
61
Orbene, come si è ricordato al punto 38 della sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), sebbene il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consiste invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (v. sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punti 41 e 45 e giurisprudenza ivi citata).
62
Come accadeva nella causa decisa con la sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 39), nel caso di specie, il criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 stabilisce che sono adottate misure restrittive nei confronti di persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali. Inoltre, dal punto 2 di detta decisione risulta che il Consiglio ha adottato tali misure «con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto (...) in Ucraina».
63
Il nome del ricorrente è stato iscritto nell’elenco in quanto «[p]ersona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina». Ne risulta che il Consiglio ha considerato che il ricorrente fosse quantomeno sottoposto a un’investigazione o a un’indagine preliminare, che non aveva (o non aveva ancora) comportato un’accusa formale, a motivo del suo presunto coinvolgimento in fatti di distrazione di fondi dello Stato.
64
Come nella causa all’origine della sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 41), a sostegno del motivo dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco, il Consiglio richiama una lettera dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella fattispecie la lettera del 7 marzo 2014 (v. punto 58 supra) e altri elementi di prova successivi alla decisione di esecuzione 2014/216 e al regolamento di esecuzione n. 381/2014.
65
La lettera del 7 marzo 2014 indica che «[l]e autorità di contrasto ucraine hanno avviato un certo numero di procedimenti penali al fine di svolgere indagini su reati commessi da ex alti funzionari». Il nome del ricorrente compare immediatamente di seguito, con l’indicazione del reato che è sospettato di aver commesso ai sensi del codice penale ucraino (nella specie, un abuso di potere che ha dato luogo a gravi conseguenze). In tale lettera si precisa inoltre che «[l]’indagine relativa ai suddetti reati è diretta ad accertare i fatti connessi all’appropriazione indebita di fondi pubblici per ingenti importi e all’ulteriore trasferimento illegale di tali fondi al di fuori del territorio ucraino».
66
È pacifico che è su quest’unica base che il ricorrente è stato identificato «come responsabile dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119.
67
Difatti, come nella causa all’origine della sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 42), la lettera dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, nella fattispecie quella del 7 marzo 2014, è l’unica, tra le prove presentate dal Consiglio nel corso del presente procedimento, che sia precedente alla decisione di esecuzione 2014/216 e al regolamento di esecuzione n. 381/2014.
68
Orbene, per analogia con quanto ha statuito il Tribunale nella sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punti 43 e 44), si deve rilevare che, pur provenendo da un’alta autorità giudiziaria di un paese terzo, la suddetta lettera contiene solamente un’affermazione generale e generica che collega il nome del ricorrente, tra quelli di altri ex alti funzionari, a un’indagine che, in sostanza, era diretta a verificare la sussistenza stessa di fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici. In realtà, benché sia in essa indicato il reato che il ricorrente era sospettato di aver commesso ai sensi del codice penale ucraino, vale a dire un abuso di potere sanzionato dall’articolo 364, sezione 2, di detto codice, la lettera del 7 marzo 2014 non fornisce alcuna precisazione sull’accertamento dei fatti che l’indagine condotta dalle autorità ucraine stava verificando né, tantomeno, sulla responsabilità individuale, quant’anche presunta, del ricorrente al riguardo (v. inoltre, in tal senso, sentenze del 28 gennaio 2016, Arbuzov/Consiglio, T‑434/14, non pubblicata, EU:T:2016:46, punto 39, e Stavytskyi/Consiglio, T‑486/14, non pubblicata, EU:T:2016:45, punto 44).
69
Occorre altresì rilevare che, contrariamente alla sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (T‑256/11, EU:T:2014:93, punti da 57 a 61), confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), invocate dal Consiglio, nella fattispecie, da un lato, il Consiglio non disponeva di informazioni sui fatti o i comportamenti specificamente contestati al ricorrente dalle autorità ucraine e, dall’altro, la lettera del 7 marzo 2014, anche esaminandola nel contesto in cui essa si inserisce, non può costituire una base fattuale sufficientemente solida ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 61 al fine di includere il nome del ricorrente nell’elenco con la motivazione che era stato identificato «come responsabile» di appropriazione indebita di fondi pubblici (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio, T‑290/14, EU:T:2015:806, punti da 46 a 48).
70
Indipendentemente dalla fase in cui si trovava il procedimento cui il ricorrente era asseritamente soggetto, il Consiglio non poteva adottare misure restrittive nei suoi confronti senza conoscere i fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici che gli erano specificamente contestati dalle autorità ucraine. Infatti, è solo avendo conoscenza di tali fatti che il Consiglio sarebbe stato in grado di dimostrare che essi potevano, da un lato, essere qualificati come appropriazione indebita di fondi pubblici e, dall’altro, rimettere in discussione lo stato di diritto in Ucraina, il cui consolidamento e il cui sostegno costituiscono, come ricordato al precedente punto 62, l’obiettivo perseguito dall’adozione delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 2016, Arbuzov/ConsiglioT‑434/14, non pubblicata, EU:T:2016:46, punto 55, e Stavytskyi/Consiglio, non pubblicata, EU:T:2016:45, punto 48).
71
Peraltro, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio, T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
72
Si deve quindi concludere che, come il Tribunale ha statuito nella causa all’origine della sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 50), l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco non rispetta i criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi fissati dalla decisione di esecuzione 2014/216.
73
Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente fondato, conformemente all’articolo 132 del regolamento di procedura.
74
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti addotti dal Consiglio in risposta ad un quesito del Tribunale (v. punto 24 supra) e intesi a contestare l’applicazione di tale articolo alla fattispecie.
75
In primo luogo, il Consiglio fa valere che, nella sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), il Tribunale ha statuito sulla questione se la lettera dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina costituisse una base fattuale sufficientemente solida per inserire il nome del sig. Portnov nell’elenco con la motivazione che egli era stato identificato come responsabile dell’appropriazione indebita di fondi pubblici, considerato che, nella presente fattispecie, il Consiglio si sarebbe basato anche su [riservato]. Di conseguenza i fatti e la questione di diritto esaminati nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806) e quelli all’origine della presente causa sarebbero diversi. In secondo luogo, il Consiglio ricorda di aver sollevato un’eccezione di irricevibilità, la quale è stata rinviata al merito dal Tribunale.
76
In ordine alla prima obiezione, si deve anzitutto rilevare che, nella sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), il Tribunale non ha messo in dubbio l’affidabilità o la validità della lettera dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, ma il fatto che tale unico elemento di prova potesse costituire una base fattuale sufficientemente solida, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 61, al fine di inserire il nome del ricorrente nell’elenco con la motivazione che era stato identificato «come responsabile» dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato (v. punti da 66 a 70 supra).
77
Inoltre, da un lato, risulta da [riservato], senza aggiungere la minima considerazione in ordine alla natura e alla fase dell’indagine condotta nei confronti del ricorrente o agli elementi fattuali che giustificavano l’incriminazione di quest’ultimo. [riservato].
78
Orbene, i suddetti due elementi non sono idonei a distinguere la questione di diritto sulla quale il Tribunale si è già pronunciato nell’ambito della sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), e nelle sentenze menzionate al precedente punto 56, da quella sollevata con il secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo dedotti nella presente causa, poiché non hanno alcuna incidenza sulla valutazione giuridica delle condizioni relative all’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida. Tali elementi, difatti, altro non fanno che confermare la validità della lettera del 7 marzo 2014 e la presunta opportunità dell’adozione di misure restrittive nei confronti del ricorrente. La suddetta lettera rimane quindi l’unico elemento di prova a giustificazione dell’inserimento del nome delle persone interessate nell’elenco con la motivazione che erano state identificate «come responsabili» dell’appropriazione indebita di fondi statali, prova che il Tribunale ha considerato non sufficiente al fine di dimostrare che il Consiglio aveva adempiuto l’onere della prova (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio, T‑290/14, EU:T:2015:806, punti da 43 a 48, e del 28 gennaio 2016, Stavytskyi/Consiglio, T‑486/14, EU:T:2016:45, punti da 43 a 47).
79
D’altra parte, per quanto concerne i fatti, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, spetta al Tribunale constatare che essi sono dimostrati. Al riguardo, si deve osservare che, contrariamente a quanto sembra affermare il Consiglio, i fatti dimostrati non devono essere identici a quelli considerati pertinenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806). Nella specie, gli elementi fattuali sui quali il Consiglio si è basato per inserire il nome del ricorrente nell’elenco, cioè che, secondo quanto indica la lettera del 7 marzo 2014, le autorità ucraine avevano avviato un’investigazione o un’indagine preliminare nei confronti del ricorrente per appropriazione indebita di fondi pubblici, non sono contestati, nella loro reale concretezza, dalle parti e possono quindi considerarsi dimostrati.
80
La circostanza che una lettera come quella del 7 marzo 2014, che fa riferimento a tali indagini o investigazioni, non possa essere considerata sufficiente, di per sé, per suffragare i motivi dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, costituisce, al contrario, l’elemento centrale della valutazione giuridica del modo in cui il Consiglio ha soddisfatto l’onere della prova (v. punto 78 supra), il che non equivale a rimettere in discussione i fatti descritti in detta lettera.
81
In ordine alla seconda obiezione, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, la possibilità di dichiarare irricevibile un ricorso con ordinanza motivata, e quindi senza che si tenga un’udienza, non è esclusa per il fatto che il Tribunale ha precedentemente adottato un’ordinanza che rinvia al merito un’eccezione presentata a norma dell’articolo 114 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 (v., in tal senso, ordinanza del 19 febbraio 2008, Tokai Europe/Commissione, C‑262/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:95, punti da 26 a 28). Orbene, una simile conclusione s’impone parimenti in relazione alla possibilità di respingere l’eccezione di irricevibilità, quando, come avviene nella fattispecie, il Tribunale intenda dichiarare il ricorso manifestamente fondato ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, in cui si prevede esplicitamente che il Tribunale possa statuire unicamente sulla base della fase scritta del procedimento.
82
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre quindi accogliere il ricorso, che è manifestamente fondato ai sensi dell’articolo 132 del codice di procedura, nei limiti in cui è diretto ad ottenere l’annullamento della decisione di esecuzione 2014/216, nella parte che riguarda il ricorrente.
83
Per gli stessi motivi, il regolamento di esecuzione n. 381/2014 deve essere annullato nella parte in cui riguarda il ricorrente.
Sugli effetti nel tempo dell’annullamento parziale della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216
84
Il Consiglio ritiene necessario, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli la decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, nella parte in cui riguarda il ricorrente, che gli effetti della stessa nei confronti di quest’ultimo siano mantenuti, conformemente all’articolo 264, secondo comma, TFUE, sino al momento in cui diverrà efficace l’annullamento parziale del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 381/2014, al fine di garantire la certezza del diritto nonché la coerenza e l’unità dell’ordinamento giuridico.
85
Il ricorrente contesta tale argomento.
86
Si deve rammentare che la decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, è stata modificata dalla decisione 2015/364, che ha sostituito l’elenco a partire dal 7 marzo 2015 e ha prorogato l’applicazione delle misure restrittive, per quanto riguarda il ricorrente, fino al 6 marzo 2016. In seguito a tali modifiche, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco con un nuovo motivo di inserimento (v. punti 16 e 17 supra).
87
Pertanto, attualmente, il ricorrente è destinatario di una nuova misura restrittiva. Ne consegue che l’annullamento della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, nella parte in cui riguarda il ricorrente, non comporta il venir meno dell’inserimento del nome di quest’ultimo dall’elenco (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Azarov/ConsiglioT‑331/14, EU:T:2016:49, punto 71).
88
Di conseguenza, non è necessario mantenere gli effetti della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, nella parte in cui riguarda il ricorrente.
Sulle spese
89
A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, poiché è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni del ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
così provvede:
1)
La decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Oleksandr Klymenko.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Klymenko.
Lussemburgo, 10 giugno 2016
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
G. Berardis
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Informazioni riservate non riportate.
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