ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
14 settembre 2015 ( *1 )
«Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»
Nella causa T‑585/14,
Repubblica di Slovenia, rappresentata da L. Bembič, in qualità di agente,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da P. Ondrůšek, M. Wasmeier e M. Žebre, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della presunta decisione della Direzione generale del Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, del 2 giugno 2014, con la quale quest’ultima avrebbe dichiarato, da un lato, la responsabilità finanziaria della Repubblica di Slovenia per una perdita di risorse proprie tradizionali per il bilancio dell’Unione europea al momento del rilascio di un titolo di importazione di zucchero per l’anno 2011 e, d’altro, che detto Stato membro dovrebbe mettere a disposizione del bilancio dell’Unione un importo pari alle risorse proprie tradizionali perdute,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da S. Papasavvas, presidente, N. J. Forwood, I. Labucka, E. Bieliūnas (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti
1
Il 7 ottobre 2011 la società di diritto sloveno Kandit d.o.o. ha depositato una domanda di rilascio di un titolo di importazione per un quantitativo pari a 3000 tonnellate di zucchero presso l’Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (agenzia slovena per i mercati agricoli e per lo sviluppo rurale; in prosieguo: l’«agenzia»).
2
Il 10 ottobre 2011 l’agenzia, mediante l’applicazione informatica denominata «Agricultural Market Information Quota» (in prosieguo: l’«AMIS-Quota»), ha inviato una comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 82). In tale comunicazione, l’agenzia riferiva alla Commissione che la società Kandit aveva depositato una domanda di rilascio di un titolo di importazione per un quantitativo pari a 3000 tonnellate di zucchero proveniente dalla Croazia, nell’ambito del contingente tariffario n. 09.4328.
3
Il 24 ottobre 2011 l’agenzia ha rilasciato alla Kandit un titolo di importazione relativo a zucchero proveniente dalla Croazia e che riguardava il contingente tariffario n. 09.4328.
4
Il 2 novembre 2011 l’agenzia, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), del regolamento n. 891/2009 e mediante l’applicazione AMIS-Quota, ha comunicato alla Commissione di avere rilasciato il suddetto titolo alla Kandit.
5
Il 7 novembre 2011 la società Kandit, sulla base del titolo che le era stato rilasciato, ha tentato di importare per la prima volta zucchero in Slovenia. Orbene, in tale occasione, l’amministrazione doganale slovena ha constatato che lo zucchero in questione proveniva dalla Serbia e, dunque, che il titolo di importazione prodotto dalla società Kandit, che faceva riferimento alla Croazia e al contingente tariffario n. 09.4328, menzionava l’errato paese di provenienza, l’errato paese d’origine nonché l’errato numero di contingente tariffario. Dopo essere stata informata dall’agenzia che era stato commesso un errore amministrativo, l’amministrazione doganale slovena ha autorizzato l’importazione di 71 tonnellate di zucchero.
6
In pari data, vale a dire prima della chiusura del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), del regolamento n. 891/2009 per comunicare alla Commissione i titoli rilasciati, l’agenzia, nell’applicazione AMIS-Quota, ha modificato la propria comunicazione alla Commissione relativa al titolo di importazione effettivamente rilasciato al fine di precisare che esso era stato concesso per l’importazione di zucchero proveniente dalla Serbia nell’ambito del contingente tariffario n. 09.4326.
7
Tramite messaggio di posta elettronica nella medesima data, l’agenzia ha comunicato alla Commissione di avere apportato tale correzione. L’agenzia ha altresì indicato a quest’ultima che la stessa doveva rettificare la comunicazione del 10 ottobre 2011, menzionata nel precedente punto 2, ma che il periodo aperto per procedere alla comunicazione delle domande di titoli di importazione, previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 891/2009, era chiuso.
8
Sempre il 7 novembre 2011 i servizi della Commissione hanno comunicato all’agenzia che non era più possibile correggere, retroattivamente, l’errore commesso nella comunicazione del 10 ottobre 2011.
9
Gli scambi di corrispondenza tra le autorità slovene e i servizi della Commissione sono proseguiti nel 2012 e nel 2014.
10
Con lettera del 2 giugno 2014 (in prosieguo: la «lettera impugnata»), il direttore della direzione «Risorse proprie e programmazione finanziaria» della Direzione generale del Bilancio della Commissione (in prosieguo: il «direttore») ha ribadito l’errore amministrativo che era stato commesso. Egli ha sottolineato che i quantitativi, importati mediante titoli, ma non giustificati, non potevano beneficiare del contingente di dazi doganali ridotti e richiedevano il pagamento di dazi doganali normali.
11
Nella lettera impugnata, il direttore ha altresì spiegato che le autorità slovene avevano rilasciato un titolo di importazione invalido per il contingente n. 09.4326 (Serbia), rispetto al quale non vi era stata alcuna comunicazione corrispondente. A tal riguardo, egli ha ricordato che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238, pag. 13), prevedeva chiaramente che nessun titolo di importazione potesse essere rilasciato per quantitativi non notificati alla Commissione. Egli ha altresì segnalato che la Commissione non aveva potuto correggere l’errore commesso in quanto, da una parte, gli errori commessi dagli operatori non potevano essere presi in considerazione ai fini di eventuali correzioni e, d’altra, l’errore in questione era stato comunicato dopo la conclusione del processo di validazione delle comunicazioni.
12
Il direttore ne ha dedotto che un quantitativo fino a 3000 tonnellate di zucchero avrebbe potuto essere importato al di fuori del contingente qualora il titolo d’importazione fosse stato utilizzato interamente. Egli ha aggiunto che la perdita massima di risorse proprie tradizionali, che poteva essersi verificata, ammontava a EUR 1257000 nella misura in cui l’importo specifico dei dazi doganali per l’importazione di zucchero era stato fissato in EUR 419 per tonnellata netta. Egli ha domandato alle autorità slovene di mettere a disposizione del bilancio dell’Unione l’importo della perdita di risorse proprie tradizionali di cui le autorità slovene erano finanziariamente responsabili e che era potuta derivare dall’errore commesso. Al fine di limitare l’importo degli interessi di mora di cui all’articolo 11 del regolamento, modificato, (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130, pag. 1), egli ha consigliato alle autorità slovene di agire il più rapidamente possibile. Lo stesso ha precisato che tutti gli elementi contabili avrebbero dovuto altresì essere comunicati ai servizi della Commissione per permettere loro di calcolare gli interessi di mora. A tal fine, alla lettera impugnata è stata allegata una tabella da completare.
Procedimento
13
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2014, la Repubblica di Slovenia ha proposto il presente ricorso.
14
Nel ricorso, la Repubblica di Slovenia ha chiesto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, che la causa sia giudicata da una sezione composta da almeno cinque giudici.
15
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2014, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
16
La Repubblica di Slovenia ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione di irricevibilità il 6 febbraio 2015.
17
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 28 novembre 2014 e il 13 marzo 2015, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna hanno chiesto di intervenire a sostegno della domanda di annullamento della Repubblica di Slovenia, ai sensi dell’articolo 115 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
18
Tenuto conto dell’istanza di cui al precedente punto 14 e avuto riguardo al dettato dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il 17 giugno 2015 il Tribunale ha rimesso la causa dinanzi alla Terza Sezione ampliata.
Conclusioni delle parti
19
Nel ricorso, la Repubblica di Slovenia chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’asserita decisione della Direzione generale del Bilancio della Commissione contenuta nella lettera impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
20
Nell’eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
—
condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.
21
Nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la Repubblica di Slovenia chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;
—
in via subordinata, pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità unitamente alla decisione nel merito.
In diritto
22
Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
23
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile dal momento che né il contenuto della lettera impugnata, né il contesto della sua adozione o dei suoi poteri indicano che la suddetta lettera contenga una decisione obbligatoria o che la stessa produca effetti giuridici obbligatori. Essa fa valere altresì che la lettera impugnata presenta una natura preparatoria o confermativa di una lettera precedente.
24
La Repubblica di Slovenia contesta l’argomento della Commissione. In primo luogo, essa sostiene che la lettera impugnata è stata redatta dalla Commissione, la quale è un’istituzione dell’Unione. In secondo luogo, essa sottolinea di aver dovuto attuare quanto prescritto nella suddetta lettera. In terzo luogo, essa fa valere che la lettera impugnata produce effetti obbligatori. Infatti, in tale lettera, la Commissione, in assenza di base giuridica, avrebbe eseguito valutazioni definitive mediante le quali le avrebbe ordinato di mettere a disposizione del bilancio dell’Unione l’importo della perdita di risorse proprie che sarebbe avvenuta nella fattispecie. Inoltre, la lettera impugnata produrrebbe effetti giuridici nei confronti di terzi. In quarto luogo, la Repubblica di Slovenia sostiene che la Commissione ha ecceduto i limiti dei poteri che essa detiene, dal momento che la stessa ha adottato una decisione priva di fondamento ai sensi del diritto dell’Unione. In quinto luogo, essa contesta la natura eventualmente preparatoria o confermativa della lettera impugnata.
25
Risulta da una giurisprudenza costante, sviluppata nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o istituzioni, che sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi a produrre effetti giuridici vincolanti (v. sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, Racc., EU:C:2011:656, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).
26
Secondo la giurisprudenza, sono esenti dal controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 263 TFUE non solo gli atti preparatori, ma anche tutti gli atti che non producono effetti giuridici vincolanti, quali gli atti confermativi e gli atti di mera esecuzione, le semplici raccomandazioni e pareri e, in linea di principio, le istruzioni di servizio [v., in tal senso, ordinanza del 14 maggio 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Irlanda)/Commissione, C‑477/11 P, EU:C:2012:292, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata].
27
Sempre secondo la giurisprudenza, occorre avere riguardo alla natura dell’atto del quale è chiesto l’annullamento per accertare se esso possa formare oggetto di un ricorso, essendo a tal proposito in linea di massima irrilevante la forma nella quale lo stesso è stato adottato (v. ordinanza del 26 gennaio 2011, FIBE/Parlamento, T‑550/10, EU:T:2011:19, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).
28
Nel caso di specie, in primo luogo, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17), costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione le entrate provenienti da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
29
Come emerge dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2007/436, le risorse proprie dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione vengono riscosse dagli Stati membri e questi ultimi sono tenuti a mettere tali risorse proprie a disposizione della Commissione (v., per analogia, sentenze del 15 novembre 2005, Commissione/Danimarca, C‑392/02, Racc., EU:C:2005:683, punto 55, e dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia, C‑334/08, Racc., EU:C:2010:414, punto 40).
30
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri sono tenuti ad accertare le risorse proprie dell’Unione. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1150/2000 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti, anche se essi li contestano, salvo ammettere che l’equilibrio finanziario dell’Unione sia sconvolto, anche solo in via temporanea, a causa del comportamento di uno Stato membro (v. sentenza del 17 marzo 2011, Commissione/Portogallo, C‑23/10, EU:C:2011:160, punto 58; v. altresì, per analogia, sentenza Commissione/Danimarca, punto 29 supra, EU:C:2005:683, punto 60).
31
D’altro lato, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1150/2000 prevede, in sostanza, che le risorse proprie vengano accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
32
Inoltre, a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1150/2000, gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 del medesimo regolamento siano messi a disposizione della Commissione. Gli Stati membri sono dispensati da tale obbligo soltanto qualora la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore, oppure quando risulti definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputati (v. sentenza Commissione/Italia, punto 29 supra, EU:C:2010:414, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).
33
Infine, lo Stato membro che si astenga dall’accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie e dal mettere il relativo importo a disposizione della Commissione, senza che ricorra uno dei requisiti previsti dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della normativa dell’Unione (v. sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Regno Unito, C‑60/13, EU:C:2014:219, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
34
Pertanto, dalle disposizioni della decisione 2007/436 e del regolamento n. 1150/2000 si evince direttamente che spetta agli stessi Stati membri valutare la sussistenza di una perdita di risorse proprie tradizionali nonché la sussistenza di un obbligo di versare tali risorse. Essi sono tenuti ad accertare le risorse proprie tradizionali dell’Unione e mettere tali risorse a disposizione qualora ricorrano i requisiti previsti dalle citate disposizioni senza che sia necessaria una decisione della Commissione. L’attuazione dell’obbligo di mettere a disposizione le risorse proprie, prevista da dette norme, rientra dunque nella responsabilità degli Stati membri.
35
La responsabilità delle autorità degli Stati membri per quanto riguarda la messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali è corroborata, da una parte, dal considerando 2 del regolamento n. 1150/2000, secondo cui l’Unione deve disporre delle risorse proprie di cui all’articolo 2 della decisione 2007/436 nelle migliori condizioni possibili, e, dall’altra, dall’esigenza che le risorse proprie dell’Unione siano messe a disposizione in modo rapido ed efficace (v., in tal senso, ordinanza del 4 ottobre 2007, Finlandia/Commissione, C‑457/06 P, EU:C:2007:582, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
36
In secondo luogo, è opportuno osservare che la decisione 2007/436 e il regolamento n. 1150/2000 non prevedono alcuna procedura specifica a seguito della quale la Commissione sia indotta ad adottare una decisione relativa all’obbligo, incombente sugli Stati membri, di mettere le risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione.
37
Infatti, segnatamente dai considerando 10 e 20, nonché dagli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1150/2000, emerge che la Commissione è competente per seguire e sorvegliare l’azione degli Stati membri, e ove opportuno, procedere a verifiche in loco.
38
Nessuna disposizione della decisione 2007/436 o del regolamento n. 1150/2000 attribuisce, invece, alla Commissione il potere di pronunciarsi, mediante decisione, sull’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali, previsto da tali norme.
39
Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che, secondo il sistema istituito dagli articoli da 258 TFUE a 260 TFUE, la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte (v. sentenze del 29 settembre 1998, Commissione/Germania, C‑191/95, Racc., EU:C:1998:441, punto 45, e del 15 gennaio 2014, Commissione/Portogallo, C‑292/11 P, Racc., EU:C:2014:3, punto 49).
40
Pertanto, nell’ambito della sua missione di sorveglianza dell’attuazione, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali che deriva dalla decisione 2007/436 e dal regolamento n. 1150/2000, la Commissione non può ledere la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di un comportamento con il suddetto regolamento.
41
Ne consegue che, ove sussista una controversia tra la Commissione e uno Stato membro sulla questione se un comportamento sia conforme all’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali di cui alla decisione 2007/436 e al regolamento n. 1150/2000, la Commissione non può, mediante l’adozione di una decisione, risolvere essa stessa, e in modo definitivo, una siffatta controversia.
42
Quindi, in mancanza di una disposizione che autorizzi la Commissione ad adottare un atto che ingiunga a uno Stato membro di mettere a disposizione risorse proprie, si può unicamente ritenere che la lettera impugnata abbia valore informativo e sia un semplice invito indirizzato alla Repubblica di Slovenia.
43
Infatti, il parere emesso dalla Commissione nella lettera impugnata non è atto a produrre effetti giuridici vincolanti, in quanto l’applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di messa a disposizione di risorse proprie ricade, innanzitutto e a titolo principale, sotto la responsabilità degli Stati membri e nessuna delle disposizioni della decisione 2007/436 e del regolamento n. 1150/2000, adottate in materia, conferisce alla Commissione la competenza ad adottare provvedimenti relativi alla loro interpretazione, mentre quest’ultima ha unicamente la facoltà, di cui sempre dispone, di esprimere la propria opinione, la quale non è in alcun caso vincolante per le autorità nazionali (v., in tal senso, ordinanze del 17 maggio 1989, Italia/Commissione, 151/88, Racc., EU:C:1989:201, punto 22, e del 13 giugno 1991, Sunzest/Commissione, C‑50/90, Racc., EU:C:1991:253, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).
44
In altri termini, la messa a disposizione di risorse proprie tradizionali dipende dagli Stati membri e la Commissione può solamente esprimere la sua opinione, non vincolante per questi ultimi, opinione la cui manifestazione s’iscrive nel contesto della cooperazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri incaricati di applicare la normativa dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 1998, Oleifici Italiani e Fratelli Rubino/Commissione, T‑54/96, Racc., EU:T:1998:204, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
45
A tal riguardo, è opportuno aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere non obbligatorio di una presa di posizione da parte di un’istituzione dell’Unione non può essere contestato per il fatto che il governo destinatario dell’atto si sia conformato ad esso (v. ordinanza del 5 settembre 2006, Comunità autonoma di Madrid e Mintra/Commissione, T‑148/05, EU:T:2006:234, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
46
In terzo luogo, è necessario rilevare che, poiché lo scopo della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento previsto dall’articolo 258 TFUE e' unicamente quello di consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni del Trattato o, eventualmente, di offrirgli la possibilità di giustificare la propria posizione, nessuno degli atti adottati dalla Commissione in questo contesto possiede forza cogente (v. ordinanza del 19 settembre 2005, Aseprofar e Edifa/Commissione, T‑247/04, Racc., EU:T:2005:327, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).
47
Per quanto riguarda specificamente l’emissione di un parere motivato, la Corte ha inoltre dichiarato che si tratta di una procedura preliminare che non implica effetti giuridici vincolanti per il destinatario del parere motivato (v. sentenza Commissione/Germania, punto 39 supra, EU:C:1998:441, punto 44).
48
Pertanto, a fortiori, la lettera impugnata nella quale la Commissione invita in modo informale la Repubblica di Slovenia a mettere alcune risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione non può costituire un atto impugnabile.
49
Alla luce di quanto sopra, occorre ritenere che la lettera impugnata configuri una semplice manifestazione di un parere scritto a scopo informativo corredato da un invito a mettere a disposizione risorse proprie tradizionali, rivolto alla Repubblica di Slovenia. Tale lettera non può quindi costituire una decisione idonea a formare oggetto di un ricorso di annullamento poiché non può produrre effetti giuridici né tantomeno è intesa a produrre effetti di tal genere.
50
La conclusione formulata al precedente punto 49 non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti addotti dalla Repubblica di Slovenia.
51
In primo luogo, per quanto riguarda l’importo delle risorse proprie tradizionali, le modalità della loro messa a disposizione nonché l’eventuale pagamento di interessi di mora, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie dell’Unione, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e quello di versare interessi di mora. Peraltro, questi ultimi sono esigibili qualunque sia la ragione del ritardo con il quale dette risorse sono state iscritte sul conto della Commissione. Ne consegue che non si deve distinguere tra il caso in cui lo Stato membro abbia accertato le risorse proprie senza versarle e quello in cui abbia indebitamente omesso di accertarle, anche in mancanza di un termine tassativo (v. sentenze del 16 maggio 1991, Commissione/Paesi-Bassi, C‑96/89, Racc., EU:C:1991:213, punto 38, e Commissione/Danimarca, punto 29 supra, EU:C:2005:683, punto 67).
52
Pertanto, l’impugnabilità della lettera impugnata, laddove riguarda l’importo delle risorse proprie tradizionali di cui trattasi nonché l’eventuale versamento di interessi di mora, non può essere valutata separatamente rispetto all’impugnabilità della suddetta lettera nella parte in cui essa fa riferimento all’obbligo di mettere le risorse proprie a disposizione del bilancio dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1986, Commissione/Germania, 303/84, Racc., EU:C:1986:140, punto 11).
53
Orbene, in mancanza di una sentenza della Corte che constati un inadempimento della Repubblica di Slovenia rispetto all’obbligo, contestato, di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali previsto dal regolamento n. 1150/2000, la Commissione non può essere autorizzata a fissare definitivamente l’importo delle risorse proprie tradizionali in questione e a risolvere definitivamente la questione relativa agli interessi di mora.
54
Pertanto, la lettera impugnata, che non produce effetti giuridici vincolanti allorché invita la Repubblica di Slovenia a mettere a disposizione del bilancio dell’Unione risorse proprie tradizionali, non può, a fortiori, produrre effetti giuridici laddove riguarda l’importo della perdita di risorse proprie che si è potuta produrre e l’obbligo di versare gli interessi di mora previsti dall’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.
55
In secondo luogo, occorre respingere gli argomenti della Repubblica di Slovenia relativi al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni pertinenti della normativa in questione o al fatto che la lettera impugnata sarebbe priva di fondamento giuridico.
56
Infatti, dato che la lettera impugnata non può formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, gli argomenti della Repubblica di Slovenia, relativi al fatto che le valutazioni della Commissione contenute in tale lettera sono errate o prive di fondamento giuridico, devono essere respinti in quanto inconferenti.
57
In terzo luogo, per le stesse ragioni suesposte, l’argomento della Repubblica di Slovenia, relativo al fatto che la lettera impugnata produrrebbe effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi e, in particolare, nei confronti della società Kandit, dev’essere altresì respinto in quanto inconferente, giacché la Commissione avrebbe anticipato la propria decisione su un’eventuale procedura di recupero o di esenzione di pagamento dei dazi doganali a favore di tale società.
58
In ogni caso, occorre rilevare che l’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie concerne i rapporti tra l’Unione e i suoi Stati membri. La riscossione di un debito doganale riguarda, invece, i rapporti tra uno Stato membro e i suoi debitori.
59
Orbene, come ha ricordato la Corte al punto 63 della sentenza Commissione/Danimarca, punto 29 supra (EU:C:2005:683), l’esistenza di una distinzione tra le norme relative all’obbligo di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie e quelle relative alla possibilità per gli Stati membri di recuperare i dazi è stata già riconosciuta dalla Corte nella sentenza del 7 settembre 1999, De Haan (C‑61/98, Racc., EU:C:1999:393).
60
Pertanto, la possibilità per la società Kandit di ottenere un’esenzione o un recupero dei dazi doganali che essa ha versato non può dipendere dalla circostanza che la Repubblica di Slovenia possa, eventualmente, essere tenuta a mettere a disposizione del bilancio dell’Unione talune risorse proprie.
61
Alla luce di tutto quanto precede, la lettera impugnata non costituisce un atto che può formare oggetto di un ricorso di annullamento. Occorre dunque respingere il ricorso in quanto irricevibile senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti addotti dalla Commissione e senza che sia necessario pronunciarsi sulle istanze di intervento della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna.
Sulle spese
62
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
63
Nel caso di specie la Repubblica di Slovenia, poiché è rimasta soccombente, deve essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
64
Inoltre, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna sosterranno ognuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non occorre statuire sulle istanze di intervento della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna.
3)
La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna sopporteranno ognuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.
Lussemburgo, il 14 settembre 2015
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
S. Papasavvas
( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.
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