ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
20 aprile 2016 ( *1 )
«Ricorso di annullamento — Contratto riguardante un contributo finanziario dell’Unione a favore di un progetto avente ad oggetto il miglioramento dell’efficacia delle leggi intese a combattere le discriminazioni (progetto GendeRace) — Nota di addebito — Atto non impugnabile — Atto collocato in un quadro puramente contrattuale di cui costituisce parte integrante — Irricevibilità»
Nella causa T‑819/14,
Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia», con sede a Sofia (Bulgaria), rappresentata da H. Hristev, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da L. Di Paolo e V. Soloveytchik, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e inteso all’annullamento, da una parte, dell’atto della Commissione contenuto nella lettera del 22 agosto 2014 che annunciava la fine della procedura di verifica contabile e la sospensione del pagamento del risarcimento dei danni nell’ambito di una convenzione di sovvenzione a sostegno di un progetto e, dall’altra, della nota di addebito, allegata a tale lettera ed emessa dalla Commissione al fine di recuperare la somma di EUR 34070,16 versata alla ricorrente nell’ambito del medesimo progetto,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A.M. Collins (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Quadro contrattuale e fatti
1
La ricorrente, Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Fondazione «Centro internazionale per gli studi delle minoranze e le interazioni culturali»), è una fondazione senza fini di lucro di diritto bulgaro, attiva nel campo della ricerca.
2
Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la decisione n. 1982/2006/CE concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU 2006, L 412, pag. 1). In tale contesto, la Commissione delle Comunità europee e un consorzio di cui faceva parte, in particolare, la ricorrente hanno stipulato la convenzione di sovvenzione n. 217237 relativa al progetto GendeRace (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione»). Il progetto ha avuto inizio il 1o febbraio 2008 e si è concluso il 31 luglio 2010. Nell’ambito di tale progetto, la Commissione ha versato alla ricorrente una somma complessiva pari a EUR 159570,78 a titolo di contributo finanziario dell’Unione europea.
3
Con lettera del 26 marzo 2013 la Commissione ha comunicato alla ricorrente che essa sarebbe stata sottoposta a una verifica contabile con riferimento a tre progetti, tra cui il progetto GendeRace. La verifica è stata espletata dal 27 al 31 maggio 2013.
4
Il 31 maggio 2013 ha avuto luogo una riunione tra la ricorrente e i revisori contabili. Questi ultimi hanno presentato le proprie conclusioni, sulle quali la ricorrente ha formulato le proprie osservazioni.
5
Con un documento dell’8 agosto 2013, ricevuto dalla Commissione il 13 settembre 2013 e recante il titolo «Osservazioni e obiezioni [sulla] relazione di verifica contabile per la Commissione europea», la ricorrente ha mosso nei confronti della Commissione alcune critiche concernenti la metodologia adottata nell’ambito della verifica contabile e le conclusioni contenute nel progetto di relazione di verifica contabile.
6
Il 28 novembre 2013 è stata presentata alla Commissione la relazione definitiva di verifica contabile. Al punto 2.1 di tale relazione, riguardante il progetto GendeRace, i revisori hanno rilevato la necessità di apportare rettifiche a favore della Commissione per un importo di EUR 45426,88.
7
Con lettera del 16 dicembre 2013, alla quale era allegata la relazione definitiva di verifica contabile, la Commissione ha comunicato alla ricorrente la chiusura della verifica contabile e la sua adesione alle conclusioni formulate in detta relazione.
8
Con lettera del 10 marzo 2014, la ricorrente ha esposto alla Commissione le proprie osservazioni sulle conclusioni della verifica contabile e le proprie decisioni adottate al riguardo.
9
Con lettera del 27 giugno 2014, recante il titolo «Attuazione dei risultati della verifica fiscale BAEA210022 (B210-22) e risarcimento dei danni», la Commissione ha indicato che, ai sensi dell’articolo II.21 delle condizioni generali applicabili alla convenzione di sovvenzione, essa avrebbe avviato il recupero, tramite due note di addebito, della somma di EUR 34070,16, da un lato, corrispondente all’importo indebitamente versato alla ricorrente, e della somma di EUR 11967,81, dall’altro, a titolo di risarcimento dei danni.
10
Con lettera del 23 luglio 2014, ricevuta dalla Commissione il 1o agosto 2014, la ricorrente ha comunicato a quest’ultima di non essere d’accordo con i risultati della verifica contabile e ha chiesto, in particolare, alcune informazioni sui mezzi di ricorso per contestare, ridurre o rateizzare il pagamento dell’importo richiesto.
11
Con lettera del 22 agosto 2014, inviata il 1o settembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha trasmesso alla ricorrente una nota di addebito per un importo di EUR 34070,16 (in prosieguo: la «nota di addebito»). In tale lettera, la Commissione ha preso atto delle obiezioni della ricorrente e ha affermato che esse erano già state prese in considerazione nella relazione definitiva di verifica contabile. Tuttavia, essa ha sospeso il procedimento inteso al recupero dell’importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni fino all’adozione di una decisione finale sulla questione.
12
Il 30 settembre 2014, a seguito di una segnalazione della posta bulgara secondo la quale la lettera inviata il 1o settembre 2014 non era pervenuta al relativo destinatario, la Commissione ha nuovamente inviato alla ricorrente tale lettera, nonché la nota di addebito allegata a quest’ultima, contemporaneamente per posta elettronica e per raccomandata (quest’ultima in data 2 ottobre 2014). In tale lettera, la Commissione ha sottolineato alla ricorrente il termine entro il quale il pagamento della nota di addebito avrebbe dovuto essere effettuato e ha precisato le azioni che essa avrebbe potuto avviare in caso di mancato rimborso entro il termine fissato, ivi incluso il ricorso all’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 299 TFUE. Il 6 ottobre 2014 la raccomandata è pervenuta alla ricorrente.
13
Con lettera del 9 ottobre 2014 la ricorrente ha risposto a tale raccomandata replicando, in primo luogo, che la fondazione era in stato di fallimento e non era dunque in condizione di pagare l’importo richiesto, in secondo luogo, che essa aveva contestato i risultati della verifica contabile durante tutto il procedimento e che non era stata informata dei possibili mezzi di ricorso, in terzo luogo, che essa riteneva che i propri diritti fossero stati violati e, in quarto luogo, che avrebbe adito i giudici dell’Unione.
14
Con messaggio di posta elettronica in pari data, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che qualsiasi domanda di rateizzazione di pagamenti doveva essere trasmessa al contabile della direzione generale del bilancio.
15
Con lettera del 13 ottobre 2014, la ricorrente si è rivolta alla direzione generale del bilancio al fine di ottenere l’annullamento o la rateizzazione del pagamento dell’importo richiesto nella nota di addebito.
16
Con lettera del 24 dicembre 2014, la direzione generale del bilancio ha risposto alla ricorrente che non era possibile annullare il credito e le ha proposto un piano di rimborso del debito rateizzato, alle condizioni previste dall’articolo 89 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).
17
L’articolo 9, primo comma, della convenzione di sovvenzione prevede che quest’ultima «[è] disciplinata dalle [proprie] disposizioni (…), dagli atti della Comunità riguardanti [il settimo programma quadro], dal regolamento finanziario applicabile al bilancio comunitario, dalle proprie modalità di esecuzione e da altre disposizioni di diritto comunitario e, in via subordinata, (…) dal diritto belga». Peraltro, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, solo il Tribunale e, in caso di impugnazione, la Corte sono competenti a dirimere qualsiasi controversia tra l’Unione, da un lato, e i membri del consorzio, dall’altro, relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione della convenzione di sovvenzione.
18
Ai sensi dell’unico considerando della convenzione di sovvenzione, le condizioni generali di quest’ultima ne costituiscono parte integrante. L’articolo II.21 di tali condizioni è intitolato «Rimborso e recupero». Il paragrafo 1, secondo comma, di tale articolo, prevede che, «[n]el caso in cui un importo dovuto dal beneficiario all’Unione [europea] debba essere recuperato dopo la risoluzione o la conclusione di una convenzione di sovvenzione ai sensi del [settimo programma quadro], la Commissione chiede il rimborso della somma dovuta emettendo un ordine di riscossione nei confronti del beneficiario in questione» e che, «[s]e il pagamento non è stato effettuato alla scadenza prevista, le somme dovute all’Unione [europea] possono essere recuperate detraendole dalle somme dovute dall’Unione [europea] al beneficiario in questione». Il paragrafo 5 della stessa disposizione prevede che, «[s]e l’obbligo di pagamento non è adempiuto entro il termine fissato dalla Commissione, la somma dovuta è maggiorata degli interessi al tasso indicato al[l’articolo] II.5».
19
La sezione 3 della Parte 2 delle condizioni generali, composta degli articoli da II.22 a II.25, è intitolata «Controlli e sanzioni» e riguarda le disposizioni finanziarie e i controlli, le verifiche contabili, i rimborsi e le sanzioni. L’articolo II.22, paragrafo 1, prevede che, «[in] qualsiasi momento dell’esecuzione del progetto e fino ai cinque anni successivi alla fine del progetto, la Commissione può far eseguire verifiche finanziarie, o mediante revisori esterni, o mediante i servizi della Commissione stessa, tra cui l’OLAF (…) Tali verifiche contabili possono vertere su aspetti finanziari, sistemici e altri aspetti (come i principi di contabilità e di gestione) con riferimento alla corretta esecuzione della convenzione di sovvenzione».
20
Ai sensi del paragrafo 6 della stessa disposizione, «[s]ulla base delle conclusioni della verifica contabile, la Commissione adotta le misure che essa ritiene necessarie, tra cui ordini di riscossione aventi ad oggetto tutti o parte dei pagamenti eseguiti dalla stessa e l’imposizione di qualsiasi sanzione applicabile».
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22
Il 14 aprile 2015 la Commissione ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale.
23
La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 28 maggio e il 17 luglio 2015.
24
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale (Sesta Sezione) ha posto quesiti scritti alle parti, che vi hanno risposto nel termine stabilito.
25
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata e la nota di addebito;
—
condannare la Commissione alle spese e, in subordine, in caso di rigetto del ricorso, condannarla a sostenere le sue spese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.
26
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato;
—
respingere la domanda della ricorrente fondata sull’articolo 87, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
27
Secondo una costante giurisprudenza, i presupposti di ricevibilità dei ricorsi rappresentano motivi di irricevibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione deve rilevare d’ufficio all’occorrenza [v. sentenze del 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T‑64/89, EU:T:1990:42, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 febbraio 2011, Paroc/UAMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].
28
Ai sensi dell’articolo 129 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata. Nel caso di specie, alla luce degli atti del fascicolo e, in particolare, delle risposte delle parti ai quesiti scritti posti dal Tribunale riguardo alla ricevibilità del ricorso in esame, si decide, ai sensi dell’articolo summenzionato, di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento, sebbene una parte abbia chiesto lo svolgimento di un’udienza.
29
La ricorrente chiede l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della decisione impugnata e della nota di addebito. Infatti, essa indica chiaramente, al punto 1 dell’atto introduttivo, che il ricorso si fonda su quest’ultima disposizione. In particolare, a sostegno dei propri argomenti sulla ricevibilità del ricorso, di cui ai punti da 23 a 27 dell’atto introduttivo, essa invita il Tribunale a discostarsi dalla «giurisprudenza attuale» relativa alla ricevibilità dei ricorsi fondati su tale disposizione che riguardano atti connessi a rapporti contrattuali.
30
In via preliminare, va ricordato che, in presenza di una controversia di natura contrattuale, un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE può essere riqualificato come ricorso in forza dell’articolo 272 TFUE alla luce della presenza di una clausola compromissoria nel contratto in questione, come nel caso di specie all’articolo 9 della convenzione di sovvenzione (v., in tal senso, ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑353/10, EU:T:2011:589, punti 33 e 34). Il Tribunale ritiene tuttavia di non poter riqualificare un ricorso siffatto, in particolare quando la volontà della ricorrente di non basare la propria domanda sull’articolo 272 TFUE osta a tale riqualificazione (v. sentenza del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, EU:T:2010:240, punto 59 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 24 ottobre 2014, Technische Universität Dresden/Commissione, T‑29/11, EU:T:2014:912, punto 44). Orbene, nel caso di specie, occorre notare che il fatto che la ricorrente intenda basare la propria domanda sull’articolo 263 TFUE osta a un’eventuale riqualificazione del ricorso da parte del Tribunale in controversia di natura contrattuale. Dunque, dal momento che non ricorrono le condizioni per una riqualificazione, il ricorso deve essere esaminato come ricorso di annullamento.
31
Pertanto, occorre verificare se gli atti che formano oggetto del presente ricorso siano atti impugnabili tramite ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
32
Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE è esperibile contro tutti gli atti adottati dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura o dalla loro forma, che siano intesi a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in maniera apprezzabile la sua situazione giuridica (ordinanza del 6 ottobre 2008, Austrian Relief Program/Commissione, T‑235/06, non pubblicata, EU:T:2008:411, punto 34, e sentenza del 10 aprile 2013, GRP Security/Corte dei conti, T‑87/11, non pubblicata, EU:T:2013:161, punto 29).
33
Il ricorso di annullamento è destinato a garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato FUE e sarebbe pertanto in contrasto con questa finalità interpretare restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle sole categorie di atti contemplati dall’articolo 288 TFUE (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
34
Tuttavia, tale competenza interpretativa e applicativa delle disposizioni del Trattato da parte del giudice dell’Unione non si applica laddove la situazione giuridica del ricorrente si iscriva nell’ambito di relazioni contrattuali il cui regime giuridico è disciplinato dalla legge nazionale indicata dalle parti contraenti (sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 18; v. altresì, in tal senso, sentenze del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, EU:T:2010:240, punto 52, e del 10 aprile 2013, GRP Security/Corte dei conti, T‑87/11, non pubblicata, EU:T:2013:161, punto 29).
35
Il giudice dell’Unione, infatti, se si riconoscesse competente a pronunciarsi sull’annullamento di provvedimenti che si iscrivono in un contesto meramente contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l’articolo 272 TFUE, che consente di attribuire la competenza giurisdizionale dell’Unione in forza di una clausola compromissoria, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una siffatta clausola, di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall’articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
36
Ne consegue che, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, gli organi giurisdizionali dell’Unione possono essere aditi con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20).
37
A tale proposito, occorre sottolineare che, un’istituzione, e più precisamente la Commissione, nell’ipotesi in cui scelga la via contrattuale per assegnare contributi finanziari nell’ambito dell’articolo 272 TFUE, è tenuta a rimanere all’interno di tale ambito. Pertanto, essa deve evitare, in particolare, l’utilizzo nelle relazioni con le altre parti contraenti di formulazioni ambigue che i contraenti possano percepire come rientranti nei poteri decisionali unilaterali che vanno oltre le clausole contrattuali (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 21).
38
È alla luce dei suddetti principi che occorre valutare la ricevibilità del presente ricorso.
39
Va osservato che le parti sono d’accordo riguardo al contesto e all’origine contrattuale del presente ricorso. Infatti, la ricorrente ritiene che il ricorso di annullamento sia un rimedio giuridico di cui essa dispone malgrado la natura contrattuale della controversia e la natura amministrativa della nota di addebito impugnata.
40
Dagli elementi del fascicolo risulta che la nota di addebito si iscrive nell’ambito di una convenzione tra la Commissione e la ricorrente, in quanto ha ad oggetto il recupero di un credito di cui la Commissione si ritiene titolare, costituito da una somma versata a vantaggio della ricorrente e che corrisponde ad alcuni costi che la Commissione ha considerato non esigibili ai sensi della convenzione di sovvenzione e che essa, dunque, non ha accettato. In particolare, occorre rilevare i seguenti elementi:
—
in primo luogo, la Commissione ha versato una somma di EUR 159570,78 a favore della ricorrente sulla base della convenzione di sovvenzione;
—
in secondo luogo, la relazione di verifica contabile è stata applicata ai sensi dell’articolo II.22 delle condizioni generali di tale convenzione;
—
in terzo luogo, ai sensi dell’articolo II.21 delle suddette condizioni, la Commissione si è riservata il diritto di chiedere a un membro del consorzio di rimborsare qualsiasi somma indebitamente percepita o il cui recupero fosse giustificato ai sensi della convenzione di sovvenzione. La Commissione ha quindi chiesto alla ricorrente di rimborsare la somma di EUR 34070,16 (v. punto 9 supra) con lettera di informazione preliminare del 27 giugno 2014. In tale lettera la Commissione ha espressamente invocato l’articolo in questione e ha illustrato il metodo con il quale è stato calcolato l’importo controverso;
—
in quarto luogo, la nota di addebito, recante il titolo «Attuazione dei risultati della verifica contabile BAEA210022 (B210-22) [relativa al] progetto [n.] 217237 GendeRace», rinviava alla lettera di informazione preliminare del 27 giugno 2014 e alla lettera di chiusura della verifica contabile del 16 dicembre 2013 (v. punto 7 supra). Pertanto, i termini della nota di addebito ribadivano che essa mirava al recupero di un credito ai sensi della convezione di sovvenzione.
41
Alla luce di tali elementi, occorre osservare che la Commissione ha agito nell’ambito del quadro contrattuale e si è basata, in particolare, sull’articolo 22, paragrafi 1 e 6, delle condizioni generali della convenzione di sovvenzione.
42
Inoltre, nulla consente di ritenere che la Commissione abbia agito nell’esercizio dei propri pubblici poteri. Come risulta dai precedenti articoli 40 e 41, la nota di addebito si iscrive nel contesto della convenzione tra la Commissione e la ricorrente, in quanto mira al recupero di un credito che trova il suo fondamento nella stipulazione della convenzione di sovvenzione ed è volta a far valere diritti che la Commissione vanta ai sensi di tale convenzione. Per contro, essa non mira a produrre, nei confronti della ricorrente, effetti giuridici che trarrebbero la loro origine nell’esercizio, da parte della Commissione, di pubblici poteri di cui essa sarebbe titolare ai sensi del diritto dell’Unione. Si deve ritenere, quindi, che tale nota di addebito sia parte integrante dei rapporti contrattuali esistenti tra la Commissione e la ricorrente.
43
Pertanto, né il riferimento al diritto dell’Unione di cui all’articolo 9, primo comma, della convenzione di sovvenzione né l’eventuale parallelismo, invocato dalla ricorrente, tra le disposizioni della convenzione di sovvenzione e taluni atti normativi consentono di qualificare gli atti contestati nel caso di specie come atti adottati dalla Commissione in qualità di autorità pubblica. In ogni caso, occorre ricordare che le clausole contrattuali fanno parte, unitamente alla legge applicabile al contratto e sotto la sua egida, delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale e che l’interpretazione di un contratto riguardo alle disposizioni del diritto applicabile si giustifica solamente in caso di dubbio sul contenuto del contratto o sul significato di talune delle sue clausole (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2008, Commissione/Premium, T‑316/06, non pubblicata, EU:T:2008:514, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
44
La ricorrente, a sostegno dell’argomentazione secondo la quale la nota di addebito produce effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti, fa valere, in particolare, le indicazioni contenute nella stessa con il titolo: «Condizioni di pagamento» e che recitano come segue:
«1.
Tutte le spese bancarie sono a vostro carico (…)
2.
La Commissione si riserva il diritto, dopo averne dato comunicazione, di procedere ad un recupero per compensazione nei confronti dell’altra parte, in presenza di crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili.
3.
In mancanza di accredito sul conto della Commissione alla data limite, il credito constatato dall’Unione è produttivo di interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data limite, ossia 10-2014, +3,5 punti percentuali.
4.
In mancanza di accredito sul conto della Commissione alla data limite, la Commissione si riserva il diritto di:
—
escutere qualsiasi garanzia finanziaria in precedenza fornita;
—
procedere all’esecuzione forzata o adottando un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 [TFUE] o intentando un’azione giudiziaria;
—
segnalare la mancanza di pagamento in una banca dati accessibile agli ordinatori del bilancio dell’Unione sino a che il pagamento sia integralmente ricevuto;
—
rendere pubblico il nome di ogni debitore obbligato al pagamento mediante decisione giudiziaria».
45
Si deve giocoforza constatare che tali indicazioni sono per così dire identiche a quelle considerate dalla Corte nella sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), pronunciata durante il presente procedimento, e sulla quale le parti sono state interrogate dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento. Infatti, la Corte, invitata a prendere posizione essenzialmente sullo stesso argomento sollevato nel caso di specie, ha constatato che questo tipo di indicazioni non può indurre a qualificare la nota di addebito come atto definitivo (sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punti 25 e 26).
46
È vero che la Corte, come sostenuto dalla ricorrente nella propria risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, nella sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), ha contestato alla Commissione l’utilizzo di una formulazione ambigua nella nota di addebito. Tuttavia, come ha rilevato il Tribunale, siffatte indicazioni relative agli interessi che il debito constatato produrrà in mancanza di pagamento alla data limite, a un possibile recupero per compensazione o mediante escussione di un’eventuale garanzia in precedenza fornita, nonché alle possibilità di un’esecuzione forzata e di un’iscrizione in una banca dati accessibile agli ordinatori del bilancio dell’Unione, anche se sono redatte in modo tale da indurre a ritenere che si tratti di un atto definitivo della Commissione, possono essere soltanto preparatorie, in ogni caso e per loro natura, di un atto della Commissione relativo all’esecuzione del credito constatato, posto che nella nota di addebito la Commissione non prende posizione sui mezzi che intende utilizzare per recuperare detto credito, aumentato degli interessi di mora con decorrenza dalla data limite del pagamento fissata nella nota di addebito (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Cestas/Commissione, T‑260/04, EU:T:2008:115, punti da 74 a 76, e ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑353/10, EU:T:2011:589, punto 30).
47
Lo stesso dicasi per quanto riguarda le indicazioni relative ai potenziali mezzi di recupero, contenute nell’ultimo paragrafo della lettera della Commissione del 27 giugno 2014 (v. punto 9 supra). Nella sua risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, la ricorrente sostiene che l’adozione di tutti i mezzi i cui dettagli sono forniti in tale lettera è soggetta unicamente al soddisfacimento della condizione relativa al mancato pagamento della somma controversa nel termine fissato. Si deve giocoforza constatare che la Commissione non ha assunto alcuna posizione definitiva in tale lettera, ma ha semplicemente fatto riferimento all’eventuale recupero del proprio credito attraverso la compensazione o l’esecuzione forzata. Considerazioni analoghe valgono per la lettera del 30 settembre 2014 (v. punto 12 supra), altresì invocata dalla ricorrente nella sua risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale.
48
Considerata la natura preparatoria della nota di addebito, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale, fra le quattro possibilità menzionate al paragrafo 4 di tale nota che figurano con il titolo «Condizioni di pagamento», nel caso di specie potevano in pratica configurarsi solo due possibilità, tra le quali la minaccia di un’esecuzione forzata (v. punto 44 supra).
49
Da quanto precede si evince che il Tribunale non può essere validamente investito del presente ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché la nota di addebito si iscrive in un quadro puramente contrattuale di cui è parte integrante e non produce effetti giuridici vincolanti che eccedono quelli scaturenti dalla convenzione di sovvenzione e che implicherebbero l’esercizio di pubblici poteri conferiti alla Commissione nella sua qualità di autorità amministrativa.
50
Lo stesso dicasi riguardo alla decisione impugnata, che si iscrive nello stesso contesto e la cui funzione essenziale è trasmettere la nota di addebito. Per quanto riguarda la procedura parallela intesa al pagamento del risarcimento, la decisione impugnata ne comunica l’effettiva sospensione fino all’adozione di una futura decisione definitiva. Pertanto, essa non può costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 32 e 35.
51
Ne consegue che il ricorso di annullamento deve essere respinto in quanto interamente irricevibile.
52
In ogni caso, l’irricevibilità del presente ricorso in quanto ricorso di annullamento non ha l’effetto di privare la ricorrente del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, poiché le spetta la facoltà, ove la si ritenga fondata, di difendere la propria posizione nell’ambito di un ricorso presentato su una base contrattuale ai sensi dell’articolo 272 TFUE.
53
Alla luce di tali circostanze, non occorre più pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel controricorso.
Sulle spese
54
La ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione alle spese anche nel caso in cui esso respinga il ricorso, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Essa afferma di essere stata costretta a presentare un ricorso, da una parte, a causa del carattere impreciso e ambiguo della nota di addebito emessa dalla Commissione e, dall’altra, giacché non ha ricevuto alcuna informazione da parte di quest’ultima riguardo alla procedura di ricorso avverso la decisione di recupero dell’importo controverso. La Commissione le avrebbe fatto sostenere deliberatamente le spese del presente ricorso.
55
La Commissione replica che essa non ha costretto la ricorrente a sostenere spese superflue o defatigatorie e che la domanda di quest’ultima deve essere, quindi, respinta. Essa afferma di averle fornito chiarimenti su ogni questione procedurale. Inoltre, dalle sue memorie risulterebbe che la ricorrente conosceva sufficientemente la giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati avverso note di addebito. Quest’ultima avrebbe dunque assunto intenzionalmente un rischio proponendo il presente ricorso.
56
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il Tribunale può, per motivi eccezionali, ripartire le spese.
57
Nel caso di specie, la ricorrente è risultata soccombente. Inoltre, essa non ha dimostrato che la Commissione le abbia causato spese superflue o defatigatorie ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
58
Occorre tuttavia tenere conto del comportamento della Commissione, che ha inserito nella nota di addebito alcune indicazioni il cui carattere ambiguo era già stato accertato dal Tribunale in altre cause (v., in tal senso, ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑353/10, EU:T:2011:589, punto 30, e sentenza del 9 luglio 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑552/11, non pubblicata, EU:T:2013:349, punto 29). Pertanto, si procederà a una corretta valutazione delle circostanze della causa decidendo che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 20 aprile 2016
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
S. Frimodt Nielsen
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
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