13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — Gökhan Büyüktipi/Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand
(Causa C-5/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Procedimento giudiziario o amministrativo - Nozione - Reclamo avverso un diniego di autorizzazione di cure))
(2016/C 211/22)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrente: Gökhan Büyüktipi
Convenuti: Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento amministrativo» di cui alla menzionata disposizione comprende la fase di reclamo dinanzi ad un ente pubblico nel corso della quale detto ente emette una decisione impugnabile in via giurisdizionale.
(1) GU C 107 del 30.3.2015.
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