29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas
(Causa C-11/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva 77/388/CEE - Imposta sul valore aggiunto - Articolo 2, punto 1 - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Nozione - Radiodiffusione pubblica - Finanziamento mediante un canone legale obbligatorio))
(2016/C 314/04)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Odvolací finanční ředitelství
Convenuta: Český rozhlas
Dispositivo
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che un’attività di radiodiffusione pubblica, come quella di cui al procedimento principale, finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi «effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
(1) GU C 138 del 27.4.2015.
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