14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 settembre 2016 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Cause riunite C-14/15 e C-116/15) (1)
((Ricorso di annullamento - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Scambio automatizzato di dati - Immatricolazione dei veicoli - Dati dattiloscopici - Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona - Disposizioni transitorie - Base giuridica derivata - Distinzione tra atti legislativi e misure di esecuzione - Consultazione del Parlamento europeo - Iniziativa di uno Stato membro o della Commissione europea - Regole di voto))
(2016/C 419/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, K. Michoel e K. Pleśniak, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)
Dispositivo
1)
La decisione 2014/731/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all’avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, la decisione 2014/743/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all’avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, la decisione 2014/744/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all’avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, e la decisione 2014/911/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, sono annullate.
2)
Gli effetti delle decisioni 2014/731, 2014/743, 2014/744 e 2014/911 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4)
La Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.
(1) GU C 96 del 23.3.2015
GU C 146 del 4.5.2015.
Full & Egal Universal Law Academy