29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgio) — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl
(Causa C-15/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione - Articolo 35 TFUE - Società con sede nella regione di lingua neerlandese del Regno del Belgio - Normativa che impone che le fatture siano redatte in lingua neerlandese a pena di nullità assoluta - Contratto di concessione a carattere transfrontaliero - Restrizione - Giustificazione - Mancanza di proporzionalità))
(2016/C 314/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van Koophandel te Gent
Parti
Ricorrente: New Valmar BVBA
Convenuta: Global Pharmacies Partner Health Srl
Dispositivo
L’articolo 35 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come la Comunità fiamminga del Regno del Belgio, che impone a tutte le imprese che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere tutte le indicazioni presenti sulle fatture relative ad operazioni negoziali transfrontaliere solamente nella lingua ufficiale di tale ente, a pena di nullità di tali fatture, che deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.
(1) GU C 118 del 13.4.2015.
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