9.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 6/10
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Gerard Dowling e a./Minister for Finance
(Causa C-41/15) (1)
((Regolamento n. 407/2010/UE - Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria - Decisione di esecuzione 2011/77/UE - Assistenza finanziaria dell’Unione europea all’Irlanda - Ricapitalizzazione delle banche nazionali - Diritto delle società - Seconda direttiva 77/91/CEE - Articoli 8, 25 e 29 - Ricapitalizzazione di una banca mediante un’ordinanza ingiuntiva di un giudice - Aumento del capitale sociale senza una decisione dell’assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse - Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale))
(2017/C 006/11)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited
Convenuto: Minister for Finance
con l’intervento di: Permanent TSB Group Holdings plc, già Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, già Irish Life and Permanent plc
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, nonché gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo [54, secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura, come l’ordinanza ingiuntiva controversa nel procedimento principale, adottata in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro che minacci la stabilità finanziaria dell’Unione, e avente come effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell’assemblea generale di quest’ultima, mediante l’emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti.
(1) GU C 138 del 27.4.2015.
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