12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino
(Causa C-70/15) (1)
([Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 34, punto 2 - Convenuto che non compare - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di diniego - Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Nozione di impugnazione - Richiesta di rimozione della preclusione - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articolo 19, paragrafo 4 - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Termine di ammissibilità della richiesta di rimozione della preclusione])
(2016/C 335/15)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Emmanuel Lebek
Convenuto: Janusz Domino
Dispositivo
1)
La nozione di impugnazione, di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto.
2)
L’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto.
(1) GU C 171 del 26.5.2015.
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