14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/15
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Microsoft Mobile Sales International Oy, già Nokia Italia SpA e a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e a.
(Causa C-110/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Diritto esclusivo di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Eccezione per copia privata - Equo compenso - Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo dell’equo compenso - Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all’utente finale))
(2016/C 419/18)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Microsoft Mobile Sales International Oy, già Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Convenuti: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), in liquidazione, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)
con l’intervento di: Assotelecomunicazioni (Asstel), Vodafone Omnitel NV, H3G SpA, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Adiconsum, Cittadinanza Attiva, Altroconsumo
Dispositivo
Il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.
(1) GU C 178 dell’1.6.2015.
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