28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-126/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Accise sulle sigarette - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità - Luogo e momento dell’esigibilità - Contrassegni fiscali - Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa - Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette - Principio di proporzionalità))
(2017/C 283/03)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, N. Silva Vitorino e A. Cunha, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e M. J.-C. Halleux, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, assoggettando le sigarette immesse in consumo nel corso di un determinato anno a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 27, lettera a), della Portaria n.o1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (decreto n. 1295/2007 del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione pubblica), del 1o ottobre 2007, nella sua versione applicabile al presente ricorso, laddove non vi siano aumenti dell’aliquota dell’accisa su tali prodotti che abbiano effetto nell’anno successivo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e del principio di proporzionalità.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica portoghese sopporta la metà delle proprie spese.
4)
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dalla Repubblica portoghese.
5)
Il Regno del Belgio, la Repubblica d’Estonia e la Repubblica di Polonia sopportano ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 155 dell’11.5.2015.
Full & Egal Universal Law Academy