2.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 156/17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 marzo 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Cause riunite C-154/15 e C-146/15) (1)
((Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 7 - Compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo di più di tre ore di un volo - Articolo 16 - Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento - Competenza - Adozione di misure coercitive nei confronti del vettore aereo ai fini del versamento della compensazione dovuta ad un passeggero))
(2016/C 156/24)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)
Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
con l’intervneto di: Royal Air Maroc SA (C-145/15), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (C-146/15)
Dispositivo
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’organismo designato da ciascuno Stato membro in forza del paragrafo 1 di tale articolo, investito del reclamo proposto individualmente da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versare a quest’ultimo la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non è tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti di tale vettore, volte ad imporgli di versare tale compensazione.
(1) GU C 198 del 15.6.2015.
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