16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/14
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — George Karim/Migrationsverket
(Causa C-155/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 18 - Ripresa in carico di un richiedente asilo la cui domanda è in corso di esame - Articolo 19 - Cessazione delle competenze - Assenza dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi - Nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente - Articolo 27 - Mezzo di impugnazione - Portata del sindacato giurisdizionale))
(2016/C 296/18)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: George Karim
Resistente: Migrationsverket
Dispositivo
1)
L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro.
2)
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre, nell’ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.
(1) GU C 198 del 15.6.2015.
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