15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 — Evonik Degussa GmbH/Commissione europea
(Causa C-162/15 P) (1)
([Impugnazione - Concorrenza - Articoli 101 e 102 TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 30 - Decisione della Commissione che accerta l’esistenza di un’intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato - Pubblicazione di una versione estesa e non riservata di tale decisione - Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni - Mandato del consigliere-auditore - Decisione 2011/695/UE - Articolo 8 - Riservatezza - Tutela del segreto professionale - Articolo 339 TFUE - Nozione di «segreti aziendali o altre informazioni riservate» - Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole - Rigetto della richiesta di trattamento riservato - Legittimo affidamento])
(2017/C 151/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (rappresentanti: C. Steinle, C. von Köckritz e A. Richter, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen, M. Kellerbauer e F. van Schaik, agenti)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 gennaio 2015, Evonik Degussa/Commissione (T-341/12, EU:T:2015:51) è annullata nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale ha dichiarato che il consigliere-auditore ha correttamente declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni, sollevate dalla Evonik Degussa GmbH sul fondamento del rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, alla prevista pubblicazione di una versione non riservata e dettagliata della decisione C (2006) 1766 definitivo della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti delle società Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato)
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
La decisione C (2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la richiesta di trattamento riservato proposta dalla Evonik Degussa GmbH è annullata nella parte in cui, con essa, il consigliere-auditore ha declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni menzionate al punto 1 del dispositivo della presente sentenza.
4)
La Evonik Degussa GmbH e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 198 del 15.6.2015.
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