26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Milena Tomášová/Slovenská republika — Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s. r. o.
(Causa C-168/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di credito contenente una clausola abusiva - Esecuzione forzata di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di tale clausola - Responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili a un organo giurisdizionale nazionale - Presupposti per la sussistenza - Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione))
(2016/C 350/09)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Prešov
Parti
Ricorrente: Milena Tomášová
Convenuti: Slovenská republika — Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s. r. o.
Con l’intervento di: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS
Dispositivo
1)
La responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione mediante una decisione di un organo giurisdizionale nazionale può essere riconosciuta soltanto se tale decisione promani da un organo giurisdizionale di tale Stato membro che si pronuncia in ultimo grado, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare per quanto attiene alla controversia di cui al procedimento principale. In tal caso, una decisione di tale organo giurisdizionale nazionale che si pronuncia in ultimo grado può costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, idonea a far sorgere detta responsabilità soltanto se, mediante tale decisione, detto organo giurisdizionale abbia manifestamente violato il diritto applicabile o se tale violazione avvenga nonostante esista una giurisprudenza consolidata della Corte in materia.
Non si può ritenere che un organo giurisdizionale nazionale, il quale, prima della sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350), si era astenuto, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale che accoglieva una domanda di condanna al pagamento di crediti in applicazione di una clausola contrattuale che deve essere considerata abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dal valutare d’ufficio il carattere abusivo di tale clausola, pur disponendo degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, abbia manifestamente violato la giurisprudenza della Corte in materia e, pertanto, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.
2)
Le norme relative al risarcimento di un danno causato da una violazione del diritto dell’Unione, come quelle riguardanti la valutazione di un tale danno o l’articolazione tra una domanda volta a ottenere tale riparazione e gli altri mezzi di ricorso eventualmente disponibili, sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e effettività.
(1) GU C 245 del 27.7.2015.
Full & Egal Universal Law Academy