2.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 156/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
(Causa C-175/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Contratti che prevedono l’obbligo per un’impresa rumena di cedere taluni marchi ad un’impresa che ha la propria sede sociale in uno Stato terzo - Diniego - Clausola attributiva di competenza in favore dello Stato terzo - Comparizione del convenuto dinanzi ai giudici romeni senza contestazione - Norme sulla competenza applicabili))
(2016/C 156/26)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Taser International Inc.
Convenuti: SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
Dispositivo
1)
Gli articoli 23, paragrafo 5, e 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una controversia vertente sull’inadempimento di un obbligo contrattuale, nella quale il ricorrente ha adito i giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, la competenza di tali giudici può risultare dall’articolo 24 di tale regolamento qualora il convenuto non contesti la loro competenza, anche se il contratto tra le due parti contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo.
2)
L’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta, nell’ambito di una controversia tra le parti di un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo, a che il giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, il quale è stato adito, dichiari la propria incompetenza d’ufficio, anche se tale convenuto non ne contesta la competenza.
(1) GU C 236 del 20.7.2015.
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