12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia — Polonia) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie
(Causa C-178/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Insegnanti - Congedo per recupero della salute - Ferie annuali che coincidono con un congedo per recupero della salute - Diritto di fruire delle ferie annuali in un altro periodo))
(2016/C 335/22)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Parti
Ricorrente: Alicja Sobczyszyn
Convenuta: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.
(1) GU C 245 del 27.07.2015.
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