14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)
(Cause riunite C-184/15 e C-197/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 5 e 8 - Utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Misure di prevenzione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato - Sanzioni - Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in «contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente» - Principio di effettività))
(2016/C 419/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Parti
Ricorrenti: Florentina Martínez Andrés (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López (C-197/15)
Convenuti: Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)
Dispositivo
1)
La clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che, in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione mediante un contratto di lavoro soggetto a normativa del lavoro di natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, a meno che non esista un’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
2)
Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70, lette in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a norme processuali nazionali che obbligano il lavoratore a tempo determinato a intentare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata, quando un’autorità giudiziaria abbia accertato un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, in quanto ciò comporterebbe per tale lavoratore inconvenienti processuali, in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
(1) GU C 236 del 20.7.2015.
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