18.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 260/7
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito) – Invamed Group Ltd e altri/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-198/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sezione XVII - Materiale da trasporto - Capitolo 87 - Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori - Voci 8703 e 8713 - Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria - Nozione di «persone invalide»))
(2016/C 260/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrenti: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd, Invacare International SARL
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Dispositivo
1)
La voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che:
—
i termini «per invalidi» significano che il prodotto è destinato unicamente agli invalidi;
—
la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione dello stesso alla voce 8713 della nomenclatura combinata;
—
le note esplicative della nomenclatura combinata non sono idonee a modificare la portata delle voci doganali della stessa nomenclatura combinata.
2)
Il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.
(1) GU C 228 del 13.7.2015.
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