12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sibiu — Romania) — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci
(Causa C-205/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto di ricorso ad un giudice - Principio della parità delle armi - Principi di equivalenza e di effettività - Procedimento di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria che dispone il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione - Esenzione delle autorità pubbliche da determinate spese di giustizia - Competenza della Corte))
(2016/C 335/25)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Sibiu
Parti
Ricorrente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)
Convenuti: Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci
Dispositivo
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che esenta le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento delle imposte di bollo sugli atti giudiziari quando esse presentano opposizione all’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, e che le esenta dall’obbligo di depositare una cauzione al momento della presentazione della domanda di sospensione di un tale procedimento di esecuzione forzata, mentre le domande presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell’ambito di tali procedimenti restano, di norma, soggette alle spese di giustizia.
(1) GU C 245 del 27.7.2015.
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