16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/7
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH
(Causa C-216/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro tramite agenzia interinale - Ambito di applicazione - Nozione di «lavoratore» - Nozione di «attività economica» - Personale infermieristico non titolare di un contratto di lavoro messo a disposizione di una struttura sanitaria da un’associazione senza fini di lucro))
(2017/C 014/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH
Convenuta: Ruhrlandklinik gGmbH
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, dev’essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la messa a disposizione, da parte di un’associazione senza fini di lucro, a fronte di un rimborso, di uno dei suoi membri a favore di un’impresa utilizzatrice per erogarvi, a titolo principale e sotto la direzione di quest’ultima, una prestazione lavorativa retribuita, quando tale membro sia tutelato a detto titolo nello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e ciò anche laddove il membro medesimo non sia qualificabile come lavoratore ai sensi del diritto nazionale non avendo stipulato alcun contratto di lavoro con detta associazione.
(1) GU C 270 del 17.8.2015.
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