14.9.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 302/12
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan
(Causa C-237/15 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo - Articolo 12 - Mantenimento in custodia della persona ricercata - Articolo 15 - Decisione sulla consegna - Articolo 17 - Termini e modalità della decisione di esecuzione - Conseguenze del superamento dei termini))
(2015/C 302/15)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrente: Minister for Justice and Equality
Convenuto: Francis Lanigan
Dispositivo
Gli articoli 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che in capo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione permane l’obbligo di adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17.
L’articolo 12 della richiamata decisione quadro, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della medesima e alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti eccessiva, alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, è compito della medesima autorità disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultima si dia alla fuga e ad assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.
(1) GU C 236 del 20.7.2015.
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