26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Causa C-240/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 3 - Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi - Assoggettamento di un’autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche))
(2016/C 350/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Convenuti: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dispositivo
L’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e l’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che assoggetta un’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale.
(1) GU C 302 del 14.9.2015.
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