29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland
(Causa C-255/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 2, lettera f), e articolo 10, paragrafo 2 - Rimborso parziale del prezzo del biglietto in caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore su un volo - Nozioni di «biglietto» e di «prezzo del biglietto» - Calcolo del rimborso dovuto al passeggero])
(2016/C 314/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Steef Mennens
Convenuta: Emirates Direktion für Deutschland
Dispositivo
1)
L’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, in caso di sistemazione di un passeggero in classe inferiore su un volo (downgrading), il prezzo da prendere in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero interessato è il prezzo del volo sul quale questi è stato sistemato in una classe inferiore, a meno che tale prezzo non sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto volo, nel qual caso occorre fondarsi sulla parte del prezzo del biglietto corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto.
2)
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero, in caso di downgrading su un volo, corrisponde esclusivamente al prezzo del volo stesso, ad esclusione delle tasse ed imposte indicate sul biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano dalla classe per la quale il medesimo biglietto è stato acquistato.
(1) GU C 394 del 7.9.2015.
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