20.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 53/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency
(Causa C-272/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi - Decisione n. 377/2013/UE - Articolo 1 - Deroga temporanea - Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera - Disparità di trattamento tra Stati terzi - Principio generale della parità di trattamento - Inapplicabilità))
(2017/C 053/14)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Swiss International Air Lines AG
Convenuti: The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency
Dispositivo
L’esame della decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, non rivela, alla luce del principio della parità di trattamento, alcun elemento che possa inficiare la validità di tale decisione, nella parte in cui la deroga temporanea, prevista dall’articolo 1 della decisione stessa, agli obblighi dettati dall’articolo 12, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, per quanto riguarda la restituzione delle quote di emissioni a effetto serra per i voli effettuati nel 2012 tra gli Stati membri dell’Unione europea e la maggior parte dei paesi terzi, non si applica, in particolare, ai voli da e verso gli aeroporti situati in Svizzera.
(1) GU C 279 del 24.8.2015.
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