3.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-274/15) (1)
([Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai propri membri - Articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a) - Diritto alla detrazione per i membri dell’associazione - Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e articolo 28 - Membro che agisce in nome proprio ma per conto dell’associazione])
(2017/C 213/05)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, assistita da F. Kremer e P.-E. Partsch, avocats, nonché da B. Gasparotti, esperto)
Dispositivo
1)
Nel disciplinare il regime dell’imposta sul valore aggiunto relativo alle associazioni autonome di persone, come definito, in primo luogo, all’articolo 44, paragrafo 1, lettera y), del testo coordinato della legge del 12 febbraio 1979 concernente l’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), e con l’articolo 3 del regolamento granducale del 21 gennaio 2004 concernente l’esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri, in secondo luogo, all’articolo 4 del medesimo regolamento, in combinato disposto con la circolare amministrativa n. 707, del 29 gennaio 2004, nella parte in cui essa commenta il citato articolo 4 e, in terzo luogo, nella nota del 18 dicembre 2008 redatta dal gruppo di lavoro che opera in seno al comité d’observation des marchés (Comitato di osservazione dei mercati) (COBMA), in accordo con l’administration de l’Enregistrement et des Domaines (amministrazione finanziaria lussemburghese), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 168, lettera a), dell’articolo 178, lettera a), dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
(1) GU C 270 del 17.8.2015.
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