27.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 63/2
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Procedimento penale a carico di Jozef Grundza
(Causa C-289/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 7 - Condizione della doppia incriminabilità - Articolo 9 - Motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tratto dall’assenza di doppia incriminabilità - Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un’autorità pubblica))
(2017/C 063/03)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Imputato nella causa principale
Jozef Grundza
con l’intervento di: Krajská prokuratúra Prešov
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo.
(1) GU C 294 del 7.9.2015.
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