22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/11
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Causa C-291/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione - Prezzo effettivamente pagato - Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato - Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell’ambito di altre transazioni relative a merci similari))
(2016/C 305/16)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: EURO 2004. Hungary Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Dispositivo
L’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l’esattezza del valore di transazione delle stesse.
(1) GU C 98 del 14.3.2016.
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