9.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 6/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern- Germania) — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
(Causa C-292/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 4, paragrafo 7 - Subappalto - Obbligo per l’operatore di fornire direttamente una parte importante dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri - Portata - Articolo 5, paragrafo 1 - Procedura di aggiudicazione dell’appalto - Aggiudicazione dell’appalto conformemente alla direttiva 2004/18/CE))
(2017/C 006/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Vergabekammer Südbayern
Parti
Ricorrente: Hörmann Reisen GmbH
Convenuti: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
Dispositivo
1)
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, l’articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento resta applicabile a tale appalto.
2)
L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice stabilisca nella misura del 70 % la quota di fornitura diretta da parte dell’operatore a cui è affidata la gestione e la prestazione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, come quello oggetto del procedimento principale.
(1) GU C 294 del 7.9.2015.
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