12.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
(Causa C-294/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Ambito di applicazione ratione materiae - Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi - Articolo 3, paragrafo 1 - Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’«attore» - Portata))
(2016/C 462/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parti
Ricorrente: Edyta Mikołajczyk
Convenuti: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni.
(1) GU C 311 del 21.9.2015.
Full & Egal Universal Law Academy