12.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi — Polonia) — Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł./G.M., M.S.
(Causa C-303/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regole tecniche nel settore dei giochi d’azzardo - Direttiva 98/34/CE - Nozione di «regola tecnica» - Obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica - Inapplicabilità delle regole aventi la qualità di regole tecniche non notificate alla Commissione))
(2016/C 462/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parti
Ricorrente: Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.
Convenuti: G.M., M.S.
con l’intervento di: Colin Williams sp. z o.o.
Dispositivo
L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella nozione di «regola tecnica», ai sensi di tale direttiva, soggetta all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, il cui inadempimento è sanzionato con l’inapplicabilità di una regola siffatta.
(1) GU C 311 del 21.9.2015.
Full & Egal Universal Law Academy