26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/10
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procedimento penale a carico di Giuseppe Astone
(Causa C-332/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 - Diritto a detrazione dell’IVA - Requisiti sostanziali - Requisiti formali - Termine di decadenza - Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali - Evasione fiscale))
(2016/C 350/13)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Treviso
Imputato nella causa principale
Giuseppe Astone
Dispositivo
1)
Gli articoli 167, 168, 178, l’articolo 179, primo comma, e gli articoli 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, la quale preveda un termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, come quello controverso nel procedimento principale, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio.
2)
Gli articoli 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale permetta all’amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera fraudolenta — circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare — la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto.
(1) GU C 320 del 28.9.2015.
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