12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero
(Causa C-335/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) - Direttiva 75/117/CEE - Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 1 - Direttiva 92/85/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 11, punti 2, lettera b), e 3 - Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un’indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale - Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1o gennaio 2005))
(2016/C 335/31)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Maria Cristina Elisabetta Ornano
Convenuto: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero
Dispositivo
L’articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE), l’articolo 1 della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, nonché l’articolo 11, punti 2, lettera b), e 3, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro interessato non abbia previsto il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione ai quali una magistrata ordinaria aveva diritto prima del suo congedo di maternità, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale, nell’ipotesi di un periodo di congedo di maternità obbligatorio anteriore al 1o gennaio 2005, una magistrata ordinaria è esclusa dal beneficio di un’indennità relativa agli oneri che i magistrati ordinari incontrano nello svolgimento della loro attività professionale; ciò a condizione che tale lavoratrice abbia beneficiato durante detto periodo di un reddito di importo perlomeno equivalente a quello della prestazione, prevista dalla normativa previdenziale nazionale, che avrebbe percepito in caso di interruzione delle sue attività per motivi di salute, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(1) GU C 294 del 7.9.2015.
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