19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/7
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
(Causa C-341/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Collocamento a riposo su richiesta dell’interessato - Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro - Normativa nazionale che esclude l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute - Congedo per malattia - Dipendenti pubblici))
(2016/C 343/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Hans Maschek
Convenuta: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:
—
esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
—
un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
—
un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
—
spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
(1) GU C 346 del 19.10.2015.
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