6.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 70/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld
(Causa C-365/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Rimborso dei dazi all’importazione - Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) - Articolo 241, primo comma, primo trattino - Obbligo per uno Stato membro di prevedere il pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali))
(2017/C 070/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen
Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld
Dispositivo
Qualora siano rimborsati dazi all’importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.
(1) GU C 328 del 5.10.2015.
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