29.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 168/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017 — Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
(Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P) (1)
((Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 2, paragrafi 10 e 11 - Esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping - Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale nel caso di importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato))
(2017/C 168/09)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avocats)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Boelaert, agenti, assistiti da N. Tuominen, avocat), Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e M. França, agenti), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (T-558/12 e T-559/12, EU:T:2015:237), è annullata.
2)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd.
3)
L’impugnazione nella causa C-377/15 P è respinta.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Changshu City Standard Parts Factory e dalla Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T-558/12 e T-559/12 quanto al procedimento di impugnazione nella causa C-376/15 P.
5)
La Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative al procedimento di impugnazione nella causa C-377/15.
6)
La Commissione europea sopporta le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T-558/12 e T-559/12 quanto al procedimento di impugnazione nelle cause C-376/15 P e C-377/15 P.
(1) GU C 381 del 16.11.2015.
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