26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Developpement durable et de l'Énergie
(Causa C-379/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Atto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione - Conseguenze giuridiche - Potere del giudice nazionale di mantenere provvisoriamente taluni effetti di tale atto - Articolo 267, terzo comma, TFUE - Obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale))
(2016/C 350/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Association France Nature Environnement
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie
Dispositivo
1)
Il giudice nazionale può limitare nel tempo, qualora il diritto interno lo consenta, eccezionalmente e caso per caso, taluni effetti di una dichiarazione di illegittimità di una disposizione del diritto nazionale, adottata in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in particolare di quelli derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultima, a condizione che tale limitazione risulti necessaria alla luce di considerazioni imperative connesse alla tutela dell’ambiente e tenuto conto delle specifiche circostanze della controversia sottoposta al suo esame. Tale eccezionale facoltà può tuttavia essere esercitata soltanto allorché ricorrano tutte le condizioni indicate nella sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103), vale a dire:
—
che la norma del diritto nazionale impugnata costituisca una misura di corretta trasposizione del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente;
—
che l’adozione e l’entrata in vigore di una nuova disposizione del diritto nazionale non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente derivanti dall’annullamento della norma del diritto nazionale impugnata;
—
che dall’annullamento di quest’ultima consegua la creazione di un vuoto giuridico relativo alla trasposizione del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente che risulterebbe ancor più nocivo, nel senso che tale annullamento si risolverebbe in una minore protezione finendo, quindi, per contrastare con l’essenziale obiettivo del diritto dell’Unione, e
—
che il mantenimento eccezionale degli effetti della disposizione impugnata del diritto nazionale copra soltanto il lasso di tempo strettamente necessario all’adozione delle misure che consentano di rimediare all’irregolarità accertata.
2)
Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il giudice nazionale le cui decisioni non siano ulteriormente soggette a ricorso giurisdizionale è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale, affinché quest’ultima possa valutare se eccezionalmente determinate norme di diritto interno, giudicate contrarie al diritto dell’Unione, possano essere provvisoriamente mantenute, alla luce di considerazioni imperative attinenti alla tutela dell’ambiente e tenuto conto delle circostanze specifiche della controversia che detto giudice nazionale è chiamato a dirimere. Quest’ultimo è dispensato da tale obbligo soltanto allorché sia persuaso, cosa che è subordinata a circostanziata dimostrazione, che non sussistano ragionevoli dubbi riguardo all’interpretazione ed all’applicazione delle condizioni risultanti dalla sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103).
(1) GU C 337 del 12.10.2015.
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