13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di mandati d’arresto europei nei confronti di Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)
(Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Motivi di rifiuto dell’esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 4 - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente))
(2016/C 211/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parti nel procedimento principale
Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)
Dispositivo
Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.
(1) GU C 320 del 28.9.2015.
GU C 59 del 15.2.2016.
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