29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/7
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH
(Causa C-419/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articoli 32 e 33 - Licenza - Registro dei disegni e modelli comunitari - Diritto del licenziatario ad agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro - Diritto del licenziatario ad agire per contraffazione al fine di ottenere il risarcimento del danno subito])
(2016/C 314/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Thomas Philipps GmbH & Co. KG
Convenuta: Grüne Welle Vertriebs GmbH
Dispositivo
1)
L’articolo 33, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, dev’essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del disegno o del modello comunitario registrato oggetto della licenza anche qualora quest’ultima non sia stata iscritta nel registro dei disegni o dei modelli comunitari.
2)
L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che il licenziatario può, nell’ambito di un procedimento per contraffazione di un disegno o di un modello comunitario da lui promosso conformemente a tale disposizione, richiedere il risarcimento di un danno da lui subito.
(1) GU C 346 del 19.10.2015.
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