16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/14
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová
(Causa C-432/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di «prestazioni di servizi a titolo oneroso» - Messa a disposizione di un cavallo ad un organizzatore di gare ippiche da parte di un soggetto passivo - Valutazione del corrispettivo - Diritto a detrazione delle spese connesse alla preparazione dei cavalli del soggetto passivo per le corse - Spese generali connesse al complesso dell’attività economica - Allegato III, punto 14 - Aliquota ridotta dell’IVA applicabile al diritto di uso di impianti sportivi - Applicabilità alla gestione di una scuderia per cavalli da corsa - Operazione costituita da una prestazione unica o da più prestazioni indipendenti))
(2017/C 014/18)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Odvolací finanční ředitelství
Convenuta: Pavlína Baštová
Dispositivo
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, all’organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell’ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un’altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevano un premio, ancorché determinato in anticipo. Questa messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell’organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo in oggetto nella corsa.
2)
La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che sussiste un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale alleva e allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle spese generali connesse alla sua attività economica, a condizione che le spese sostenute per ciascuna operazione in causa presentino un nesso diretto e immediato con il complesso di tale attività. Ciò può accadere se i costi in tal modo generati sono relativi ai cavalli da corsa effettivamente destinati alla vendita o se la partecipazione di tali cavalli alle corse è, oggettivamente, un mezzo per promuovere l’attività economica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Qualora un siffatto diritto a detrazione esista, il premio eventualmente vinto dal soggetto passivo per la posizione ottenuta da uno dei suoi cavalli nella gara non deve essere incluso nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.
3)
L’articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi complessa unica, composta di più elementi attinenti, in particolare, all’allenamento dei cavalli, all’uso di impianti sportivi, alla scuderizzazione dei cavalli, al nutrimento e ad altre cure somministrate ai cavalli, non può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto quando l’uso di impianti sportivi ai sensi del punto 14 dell’allegato III di tale direttiva e l’allenamento dei cavalli costituiscono due elementi equivalenti di tale prestazione complessa o quando l’allenamento dei cavalli costituisce l’elemento principale di detta prestazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 371 del 9.11.2015.
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