20.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 53/15
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italia) — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a.
(Causa C-444/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 3 - Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente - Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Nozione di uso di «piccole aree a livello locale» - Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate))
(2017/C 053/17)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Parti
Ricorrente: Associazione Italia Nostra Onlus
Convenuti: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio
nei confronti di: Società Ca’ Roman Srl
Dispositivo
1)
L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2011, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, alla luce delle disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2)
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni:
—
che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, e
—
che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima.
(1) GU C 381 del 16.11.2015.
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