29.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 168/12
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya
(Cause riunite C-497/15 e C-498/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasporti su strada - Disposizioni tributarie - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture - Pedaggio - Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Sanzione forfettaria - Proporzionalità))
(2017/C 168/13)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrenti: Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)
Convenuto: Budapest Rendőrfőkapitánya
Dispositivo
1)
L’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, deve essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità previsto da quest’ultimo osta ad un regime sanzionatorio, come quello di cui ai procedimenti principali, che prevede l’imposizione di una sanzione di importo forfettario per tutte le infrazioni, a prescindere dalla loro natura e dalla loro gravità, alle norme sull’obbligo di pagare preventivamente il pedaggio relativo all’utilizzo di un’infrastruttura stradale.
2)
L’articolo 9 bis della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2011/76, deve essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità, previsto da quest’ultimo, non osta a un regime sanzionatorio, come quello di cui ai procedimenti principali, che stabilisce una responsabilità oggettiva. Per contro, deve essere interpretato nel senso che osta al livello della sanzione previsto da tale regime.
(1) GU C 27 del 25.1.2016.
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