10.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituania) — W, V/X
(Causa C-499/15) (1)
([«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articoli da 8 a 15 - Competenza in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 3, lettera d) - Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti - Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre - Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita - Insussistenza»])
(2017/C 112/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: W, V
Convenuto: X
Dispositivo
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro.
(1) GU C 414 del 14.12.2015.
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