11.12.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 424/2
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Elda Otero Ramos / Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Causa C-531/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/85/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Lavoratrice in periodo di allattamento - Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro - Contestazione da parte della lavoratrice interessata - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 19 - Parità di trattamento - Discriminazione basata sul sesso - Onere della prova))
(2017/C 424/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Elda Otero Ramos
Convenuto: Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dispositivo
1)
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui una lavoratrice in periodo di allattamento contesta, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, in quanto non sarebbe stata effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
2)
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, spetta alla lavoratrice interessata dimostrare fatti idonei ad indicare che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non è stata effettuata conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85 e in base ai quali si possa in tal modo presumere la sussistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Incomberà, pertanto, alla parte convenuta dimostrare che detta valutazione dei rischi è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dalla menzionata disposizione e che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio di non discriminazione.
(1) GU C 429 del 21.12.2015.
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