15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Causa C-536/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 25, paragrafo 2 - Elenchi abbonati e servizi di consultazione - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 12 - Elenchi di abbonati - Messa a disposizione dei dati personali degli abbonati per fornire elenchi abbonati accessibili al pubblico e servizi di consultazione - Consenso dell’abbonato - Distinzione a seconda dello Stato membro in cui vengono forniti gli elenchi abbonati accessibili al pubblico e i servizi di consultazione - Principio di non discriminazione))
(2017/C 151/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV
Convenuto: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
con l’intervento di: European Directory Assistance NV
Dispositivo
1)
L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «richiesta», di cui a tale articolo, include altresì la richiesta da parte di un’impresa, con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati, volta a ottenere le relative informazioni di cui tali imprese dispongono, al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
2)
L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’impresa, che attribuisce numeri di telefono agli abbonati e che ha l’obbligo, in forza della normativa nazionale, di ottenere il consenso di tali abbonati all’utilizzo dei dati che li riguardano al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione, formuli tale richiesta in maniera tale che detti abbonati esprimano il proprio consenso riguardo a tale utilizzo in modo distinto a seconda dello Stato membro in cui le imprese che possono richiedere le informazioni previste da tale disposizione forniscono tali servizi.
(1) GU C 27 del 25.1.2016.
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