31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wuppertal — Germania) — Procedimento promosso da Mircea Florian Freitag
(Causa C-541/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di residenza sia quella dello Stato membro di nascita - Cambiamento di cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza abituale - Nome corrispondente al nome di nascita - Domanda d’iscrizione di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di residenza - Rigetto di tale domanda - Motivo - Non acquisizione del nome nel corso di un periodo di residenza abituale - Esistenza di altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del medesimo nome))
(2017/C 249/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Wuppertal
Parti nel procedimento principale
Mircea Florian Freitag
Dispositivo
L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome.
(1) GU C 48 dell’8.2.2016.
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