29.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 168/12
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-544/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/114/CE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) - Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi - Diniego di ammissione - Nozione di «minaccia per la sicurezza pubblica» - Discrezionalità))
(2017/C 168/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Sahar Fahimian
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Con l’intervento di: Stadt Darmstadt
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che le competenti autorità nazionali, quando sono adite da un cittadino di un paese terzo con una domanda di visto per motivi di studio, dispongono di un ampio margine discrezionale nel verificare, sulla base del complesso degli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione di tale cittadino, se quest’ultimo rappresenti una minaccia, quand’anche potenziale, per la sicurezza pubblica. Tale disposizione deve altresì essere interpretata nel senso che non osta a che le competenti autorità nazionali si rifiutino di ammettere nel territorio dello Stato membro interessato, per tali fini, un cittadino di un paese terzo che si sia laureato presso un’università colpita da misure restrittive dell’Unione per il significativo impegno di tale università presso il governo iraniano nel settore militare o in settori a questo correlati, e che intenda svolgere, in tale Stato membro, ricerche in un ambito delicato per la sicurezza pubblica, qualora gli elementi di cui dispongono dette autorità permettano di temere che le conoscenze che tale persona acquisirebbe nel corso delle sue ricerche possano successivamente essere impiegate a fini pregiudizievoli per la sicurezza pubblica. Il giudice nazionale, adito con un ricorso avverso la decisione delle competenti autorità nazionali di negare il rilascio del visto richiesto, è tenuto a verificare che tale decisione poggi su una motivazione adeguata e su una base di fatto sufficientemente solida.
(1) GU C 429 del 21.12.2015.
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