16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/15
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-548/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3 e 6 - Ambito di applicazione - Differenza di trattamento fondata sull’età - Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute - Accesso alla formazione professionale))
(2017/C 014/19)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: J.J. de Lange
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell’età di quest’ultima, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l’accesso alla formazione dei giovani.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.
(1) GU C 38 dell’1.2.2016.
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