Causa C-557/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Malta (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Cattura e detenzione di esemplari vivi — Specie appartenenti alla famiglia dei fringillidi — Divieto — Regime derogatorio nazionale — Potere di deroga degli Stati membri — Presupposti)
C2852018IT210120180621IT00022121
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Malta
(Causa C-557/15) ( 1 )
«(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Cattura e detenzione di esemplari vivi — Specie appartenenti alla famiglia dei fringillidi — Divieto — Regime derogatorio nazionale — Potere di deroga degli Stati membri — Presupposti)»2018/C 285/02Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e C. Hermes, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: A. Buhagiar, agente, assistita da J. Bouckaert, advocaat e L. Cassar Pullicino, avukat)
Dispositivo
1)
La Repubblica di Malta, avendo adottato un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici (il fringuello Fringilla coelebs, il fanello Carduelis cannabina, il cardellino Carduelis carduelis, il verdone Carduelis chloris, il frosone Coccothraustes coccothraustes, il verzellino Serinus serinus e il cardellino euroasiatico Carduelis spinus), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 5, lettere a) ed e), e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva.
2)
La Repubblica di Malta è condannata alle spese.
( 1 ) GU C 7 dell’11.1.2016.
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